Pericolo grave e immediato: procedura dettagliata per la gestione in azienda

Stampa

RISCHIO - EMERGENZA - PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO - PREVENZIONE

 Non sempre è chiaro cosa debba essere inteso per “pericolo grave, immediato”, tuttavia, in base alle definizioni fornite dalla legislazione e dalle norme tecniche, è opportuno che siano definite precise modalità di gestione di questa tipologia di pericolo, anche al di fuori dei casi “classici” delle emergenze.

La definizione di “pericolo grave, immediato”

La letteratura ha definito “pericolo grave, immediato” una “situazione di rischio contingente che può verosimilmente determinare lesioni molto gravi e/o portare al decesso del lavoratore”.

In questo caso, quindi, il datore di lavoro deve fare in modo che qualsiasi lavoratore, per la sua sicurezza e/o quella di altre persone, nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico e tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di questo pericolo.

La normativa tecnica ha definito il pericolo in diversi modi: 

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro italiana ha previsto la definizione di “pericolo” con l’art. 2, comma 1, lettera r), D.Lgs. n.81/2008, per il quale è una « proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni ».

Sia nelle varie norme tecniche sia nell’art. 2, D.Lgs. n. 81/2008, non è contenuta alcuna definizione di «pericolo grave e immediato».

Invece, il D.Lgs. n. 81/2008 ha riportato numerose volte questa locuzione, con l’aggiunta, in qualche caso, dell’aggettivo « e inevitabile », precisamente nei seguenti casi:

art. 18, « Obblighi del datore di lavoro e del dirigente », comma 1, lettere h), i), m) e t) D.Lgs. n. 81/2008;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato ;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti

 

Art. 19, comma 1, lettera c), d) ed e), D.Lgs. n. 81/2008

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile , abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato »

 

 

Art. 43, comma 1, lettere c), d) ed e), D.Lgs. n. 81/2008 «

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili »

 

 

 

Art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 «

 

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato »

 Art. 44, D.Lgs. n. 81/2008 «

 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza »

 

 

Nel caso in cui è possibile supporre un grave e immediato pericolo per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori, è necessario:

 

Allegati:
Scarica questo file (14012541.pdf)14012541.pdf[ ]803 Kb