Pericolo grave e immediato: procedura dettagliata per la gestione in azienda

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RISCHIO - EMERGENZA - PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO - PREVENZIONE

 Non sempre è chiaro cosa debba essere inteso per “pericolo grave, immediato”, tuttavia, in base alle definizioni fornite dalla legislazione e dalle norme tecniche, è opportuno che siano definite precise modalità di gestione di questa tipologia di pericolo, anche al di fuori dei casi “classici” delle emergenze.

La definizione di “pericolo grave, immediato”

La letteratura ha definito “pericolo grave, immediato” una “situazione di rischio contingente che può verosimilmente determinare lesioni molto gravi e/o portare al decesso del lavoratore”.

In questo caso, quindi, il datore di lavoro deve fare in modo che qualsiasi lavoratore, per la sua sicurezza e/o quella di altre persone, nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico e tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di questo pericolo.

La normativa tecnica ha definito il pericolo in diversi modi: 

  • la norma tecnica UNI 11230:2007, «Gestione del rischio - Gestione del rischio - Vocabolario », « causa od origine di un danno o di una perdita potenziali »; 
  • la norma tecnica OHSAS 18001:2007, punto 3.4, « Sistemi di Gestione della tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro Requisiti », «fonte o situazione potenzialmente dannosa in termini di lesioni o malattie, danni alle proprietà, all’ambiente di lavoro, all’ambiente circostante o una combinazione di questi »;
  •  la norma tecnica UNI EN ISO 12100-1:2010, « Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio », «potenziale sorgente di danno ».

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro italiana ha previsto la definizione di “pericolo” con l’art. 2, comma 1, lettera r), D.Lgs. n.81/2008, per il quale è una « proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni ».

Sia nelle varie norme tecniche sia nell’art. 2, D.Lgs. n. 81/2008, non è contenuta alcuna definizione di «pericolo grave e immediato».

Invece, il D.Lgs. n. 81/2008 ha riportato numerose volte questa locuzione, con l’aggiunta, in qualche caso, dell’aggettivo « e inevitabile », precisamente nei seguenti casi:

art. 18, « Obblighi del datore di lavoro e del dirigente », comma 1, lettere h), i), m) e t) D.Lgs. n. 81/2008;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato ;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti

 

Art. 19, comma 1, lettera c), d) ed e), D.Lgs. n. 81/2008

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile , abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato »

 

 

Art. 43, comma 1, lettere c), d) ed e), D.Lgs. n. 81/2008 «

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili »

 

 

 

Art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 «

 

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato »

 Art. 44, D.Lgs. n. 81/2008 «

 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza »

 

 

Nel caso in cui è possibile supporre un grave e immediato pericolo per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori, è necessario:

  • abbandonare la zona pericolosa; 
  • informare tutti i lavoratori che possono essere esposti allo stesso pericolo, anche apponendo apposita segnaletica, delimitando l’area pericolosa e adoperandosi fattivamente per impedire l’esposizione di altri; 
  • contattare (se già eletto) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al fine di valutare la situazione; nel caso in cui il RLS non fosse presente, il lavoratore agirebbe allo stesso modo ma senza il suo parere; 
  • compilare, insieme al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un apposito modello di segnalazione,del quale un esempio è riportato in allegato, in cui bisogna indicare una descrizione della situazione rilevata, indicando i reparti coinvolti, le persone coinvolte ed eventuali riferimenti a leggi e/o disposizioni aziendali di riferimento; 
  • fare sempre almeno due copie del modello, una da consegnare, firmata dal lavoratore e vistata dall’eventuale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al proprio preposto per la sicurezza, e l’altra da chiedere in restituzione controfirmata dal ricevente, conservandola in proprio;
  • il preposto per la sicurezza deve immediatamente informare il dirigente per la sicurezza al fine di eliminare o almeno contenere ulteriormente il pericolo, consultando anche il servizio di prevenzione e protezione aziendale; 
  • il dirigente per la sicurezza, individuata la soluzione definitiva, riportando il tutto nell’apposito spazio dello stesso modello (utilizzando anche eventuali allegati), deve richiedere le eventuali autorizzazioni per l’immediata attuazione della soluzione stessa ovvero, nel caso in cui ne avesse necessità, deve attuarla immediatamente; 
  • a seguito dell’attuazione della soluzione individuata, il dirigente per la sicurezza deve provvedere a verificarne la corretta attuazione, riportando il tutto nell’apposito spazio dello stesso modello (utilizzando anche eventuali allegati).

 

Allegati:
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A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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