Condotta abnorme del lavoratore e omessa informazione

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Condotta abnorme e omessa informazione

Cassazione penale, sez. IV,29 gennaio 2013, n. 4513,Pres. Brusco, Rel. D’Isa

 Prevenzione infortuni - Lavori di impiantistica elettrica - Condotta imprudente del lavoratore - Abnormità - Valutazione - Omessa informazione sulle procedure di lavoro - Non è tale - Responsabilità del Datore di lavoro - Valutazione - È responsabile

Il comportamento imprudente del lavoratore non può essere qualificato “abnorme”, qualora risulti che esso sia stato determinato da cattiva informazione sull’uso dei mezzi da adottare nello svolgimento del lavoro affidatogli. La genericità o incompletezza del POS non è ex se indice di una mancata informazione professionale, la quale deve invece essere verificata in concreto, e deve altresì essere valutata in relazione alla concreta dinamica causale dell’infortunio.

Il legale rappresentante di una società, subappaltatrice dei lavori d’installazione degli induttori elettrici annessi a una vasca di rivestimento, necessari a riscaldare un bagno di zinco, era stato condannato per l’infortunio di un dipendente che, colpito accidentalmente da uno degli induttori, del peso di 4,5 tonnellate, aveva riportato gravissime lesioni che ne avevano cagionato il decesso. Al fine di sollevare la parte inferiore dell’induttore (vincolato nella parte superiore), per creare un’intercapedine ed effettuare così le opere di isolamento e sigillatura, mediante spalmatura di materiale sigillante sulle superfici, l’operaio aveva deciso autonomamente di utilizzare una corda rinvenuta sul posto. Questa corda era stata poi ritenuta dai tecnici dell’ASL usurata e, comunque, non idonea allo scopo. Il lavoratore, dopo avere fissato il gancio del paranco per sollevare l’induttore, nonostante un collega di lavoro gli avesse detto che questo sistema non era corretto e che occorreva un sistema di aggancio denominato “Tirfor”, mentre stava sistemando dei pezzi di legno tra la parte della vasca e l’induttore, nel frattempo sollevato con la corda, questa si era spezzata.

Il datore di lavoro, ricorrendo in Cassazione, ebbe a stigmatizzare la condotta del lavoratore come abnorme, atteso che lo stesso, con condotta improvvisa e autonoma, aveva deciso di utilizzare uno spezzone di corda certamente inidonea a sorreggere un carico di peso cosi rilevante qual era l’induttore. Sul decorso causale dell’infortunio non poteva poi avere influito l’asserita incompletezza del POS, poiché l’evento era risultato frutto della condotta imprudente e non diligente dell’operaio.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Sebbene nel POS della ditta le procedure di sicurezza relative al montaggio degli induttori della vasca di zincatura fossero generiche (pur essendoci un esplicito riferimento al sistema “Tirfor”), ha censurato la decisione della Corte di appello, secondo la quale il comportamento imprudente del lavoratore non poteva essere qualificato come “abnorme”, posto che dalle testimonianze assunte era emerso che tutti i colleghi della persona offesa avevano dissentito circa l’uso della corda, visibilmente non idonea a sopportare il notevole peso dell’induttore da sollevare, tanto che uno dei colleghi, ribadendo la non correttezza del sistema di sollevamento che si stava per adottare, si era reso disponibile a trasportare sul posto il meccanismo, denominato Tirfor, predisposto per quella incombenza. Il Tirfor era proprio quel sistema di sollevamento che era indicato nel POS, con le annesse procedure da seguire in caso di suo utilizzo.

Secondo la Cassazione, dunque, i compagni di lavoro non solo non avevano ritenuto corretta la procedura di sollevamento, ma erano anche a conoscenza di quale fosse il sistema idoneo, peraltro predisposto dal datore di lavoro. Ne deriva, hanno affermato i Giudici di legittimità, che «appare, illogico ritenere che il (lavoratore deceduto) non ne fosse a conoscenza tanto più se si pone mente al fatto che egli era di qualifica superiore rispetto agli altri operai ». Di qui l’annullamento della sentenza di appello, giacché il ragionamento della Corte territoriale, circa la non abnormità del comportamento del lavoratore, in quanto determinato da cattiva informazione sull’uso dei mezzi da adottare nello svolgimento del lavoro affidatogli, era del tutto condivisibile in astratto, ma non in concreto, per il mancato approfondimento dell’aspetto relativo alla mancata informazione della vittima dell’infortunio.

 

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A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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