Normativa
Decreto legge n. 69 del 21/6/2013, il cosiddetto “decreto del fare”, che contiene diverse modifiche al D. Lgs. n. 81/2008
Pubblicato sulla G.U. del 21/6/2013 il decreto legge n. 69 del 21/6/2013, il cosiddetto “decreto del fare”, che contiene diverse modifiche al D. Lgs. n. 81/2008 alcune già in vigore dal 22/6/2013 ed altre affidate a decreti di semplificazione da emanare. Dal “decreto del fare” al “faremo dei decreti”.
Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: |
Il decreto legge n. 69 del 21/6/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/6/2013, il cosiddetto “decreto del fare”, al di là delle disposizioni per rilancio dell’economia, contiene nell’art. 32 diverse disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alcune delle quali entrate in vigore immediatamente ed altre affidate ad ulteriori decreti da emanare. Le disposizioni di semplificazione di cui al decreto legge citato contengono diverse modifiche al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. sul Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sono quindi già in vigore dal 22/6/2013 anche se dovranno comunque essere convertite in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quindi entro il 21/8/2013.
Gli articoli del D. Lgs. n. 81/2008 interessati da queste ulteriori modifiche ed integrazioni sono:
- Art. 26 sugli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione
- Art. 29 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi - Art. 32 sulle capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP - Art. 37 sulla formazione e aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei RLS - Art. 67 sulle notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio - Art. 71 sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Art. 88 sul campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 - Art 104 sull’elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell’opera - Art 225 sulla informazione nel caso di esposizione ad agenti chimici oltre i valori limite - Art 240 sulla comunicazione nel caso di eventi che espongano ad agenti cancerogeni - Art 250 sulla notifica per lavori che espongono al rischio amianto - Art 277 sulle misure di emergenza in caso di eventi che espongano ad agenti biologici. Di particolare importanza le modifiche introdotte all’art. 26 dl D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e riguardanti l’elaborazione del DUVRI. I commi 3 e 3-bis del citato articolo 26 son stati sostituiti da altri articoli secondo i quali in alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico, stabiliti sulla base degli indici infortunistici dell’Inail, da un futuro decreto del Ministro del Lavoro, sentita la Commissione consultiva e con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, non è più necessario il DUVRI per la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori ma è invece sufficiente l’individuazione di un incaricato “in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”. E’ stato stabilito, altresì, che c’è l’esonero dalla redazione del DUVRI per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi “la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI” con la precisazione che “per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori”.
Per quanto riguarda l’art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., (valutazione dei rischi e redazione del relativo documento) il decreto legge aggiunge all’articolo stesso un comma 6-ter nel quale viene indicato che il decreto di indicazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico avrà in allegato un “modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo”. Alcune altre semplificazioni riguardano i cantieri temporanei o mobili ed in particolare il campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché le modalità di redazione dei PSC, POS e del fascicolo dell’opera. Con l’introduzione con decreto legge n. 69/2013 dell’articolo 104-bis è previsto, infatti, che “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.
Altre modifiche riguardano, con l’abrogazione dell’articolo 54, la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro nonché la sorveglianza sanitaria e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro in relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possano sovrapporre e di riconoscere dei crediti formativi. Aspettiamo quindi il 21/8/2013 data entro la quale dovrà essere convertito il decreto legge n. 69/2013. |