Incrementate dal 1° luglio 2013 le ammende e la sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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 E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013 il Decreto Legge n. 76/2013 contenente "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"

Il Decreto Legge, cosiddetto “decreto lavoro”  è entrato in vigore il 28 giugno 2013 e per effetto dello stesso dal primo luglio sono aumentate del 9,6% le sanzioni per gli inadempimenti alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e per le contravvenzioni in generale in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.  

   Il Deceto Legge, infatti, modifica l’articolo 306 comma 4-bis dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con il quale il legislatore nel 2008 aveva stabilito che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto stesso nonché da atti aventi forza di legge dovevano essere rivalutate ogni cinque anni a far data dall’entrata in vigore del decreto medesimo in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo. I l comma 2 dell’art. 9 del Decreto Legge n. 79/2013, infatti, così recita:

Art. 9 2. Il comma 4-bis, dell'articolo  306  del  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal  seguente:  "4-bis.  Le  ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia  di  igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza  di  legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del  direttore  generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo  previo  arrotondamento  delle  cifre  al  decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene,  a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono  destinate,  per la metà del  loro  ammontare,  al  finanziamento  di  iniziative  di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute  e sicurezza del lavoro  effettuate  dalle  Direzioni  territoriali  del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  su  apposito  capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di bilancio."

con il quale è stato anche stabilito che la metà delle entrate derivanti dall’aumento saranno destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza, prevenzione e promozione attivate dalle Direzioni Territoriali del Ministero del lavoro e che per il futuro sarà il Direttore Generale della Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro a disporre la rivalutazione ogni cinque anni.  

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 37 del 2/7/2013 ha fornito alle Direzioni regionali e territoriali del Lavoro ed al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro le prime istruzioni in merito all’applicazione del nuovo art. 306, comma 4-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. introdotto con il Decreto Legge n. 76/2013.

A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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