Normativa

TITOLARITA’ ADEMPIMENTI SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PARERE AVVOCATURA GENERALE

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OGGETTO: TITOLARITA’ DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. -  Trasmissione parere CS 33778/2010 del 13/12/2010 e nota di chiarimento del 15.02.2012 Sez. VII dell’Avvocatura Generale dello Stato, in merito alle attribuzioni di titolarità nelle procedure finalizzate all’acquisizione del certificato di prevenzione incendi (CPI) degli edifici scolastici.

 

In materia è intervenuto, così come già comunicato con precedente nota  prot. 2870 del 7.03.2011, il parere CS 33778/2010 del 13/12/2010, Sez. VII, dell’Avvocatura Generale dello Stato, ribadito dalla stessa Avvocatura con nota del 15/02/2012 (che si allega in copia), concernente i casi in cui l’edificio scolastico sia di proprietà degli Enti Locali e da questi concessi in uso all’Amministrazione scolastica. 

In base a tale recente ricostruzione del quadro normativo, risulterebbe che in materia sussista una separazione di competenze per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della sicurezza antincendio.

Da un lato, gli obblighi di cui al D.P.R. n.151/2011 risulterebbero fare capo al rappresentante pro-tempore dell’Ente Locale proprietario dell’edificio scolastico (Provincia e Comune, gravati dell’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria, straordinaria e impiantistica degli edifici adibiti a scuola, ai sensi dell’art.3,comma 1, L.23/96).

Dall’altro, il dirigente scolastico (titolare dell’attività scolastica con riferimento al concreto esercizio dell’attività medesima) sarebbe il destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. n.81/2008, in quanto titolare della qualifica di datore di lavoro. Su questi graverebbe solo l’obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Provincia la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n.151/2011, se già non adempiuti. 

Quanto sopra espresso, è stato ribadito nella nota DCPREV prot. 9060 del 25.06.2013 del Ministero degli Interni - Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

 In definitiva, come ben sottolineato dall’Avvocatura, “ l’istanza di rilascio del CPI , oggi sotto forma di SCIA, è posta a carico degli Enti Locali, i quali dovrebbero attivarsi anche d’ufficio.

Per converso, i Dirigenti Scolastici sono comunque titolari di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza nell’ambiente scolastico ( tra le tante cfr. Cassazione, Sez. III, 28 agosro 1995 n.9047) e dunque devono segnalare all’Ente Locale competente l’eventuale mancanza della certificazione antincendio (cfr anche l’art.5, DM 29 settembre 1998, n.382).

In virtù della conversione della domanda per il rilascio del CPI in SCIA (art.19 legge 241/90 e s.m.i.; art.4, comma 1, DPR n.151/2011), una volta inviata la segnalazione certificata di inizio attività ai VV.F. da parte dell’Ente locale competente, l’attività scolastica puo’ essere liberamente esercitata, salvo i provvedimenti inibitori che i Vigili del Fuoco dovessero adottare nei modi e nei termini di cui all’art.4, commi 2 e 3, del DPR n.151/2011.

 Nella nota di chiarimento dell’Avvocatura viene infine ribadito “che in presenza di una situazione di pericolo l’attività scolastica non puo’ che essere sospesa, anche a prescindere dal provvedimento del Sindaco riguardante la chiusura o meno dell’immobile”.

 Per tutto quanto sopra detto, atteso che l’adeguamento alle norme vigenti costituisce un obiettivo primario per gli enti proprietari che sono investiti della responsabilità istituzionale della gestione di tali strutture, si chiede agli Enti Locali di predisporre urgentemente tutto quanto necessario per rendere le strutture rispondenti ai vigenti obblighi di prevenzione incendi di cui al DPR n.151/2011.

 Limitatamente agli aspetti organizzativi e gestionali, si ricorda che è cura del Dirigente Scolastico provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, l'affollamento, il carico d'incendio e le destinazioni d'uso autorizzate e che vengano altresì rispettate le norme di esercizio previste al punto 12 del D.M. 26.8.1992.

 Occorre infine considerare che il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) ed il conseguente programma degli interventi necessari, analizzando l’edificio dal punto di vista dell’utilizzatore, è anche uno strumento conoscitivo fondamentale per pianificare, d’intesa con l’Ente proprietario, specifici programmi di intervento manutentivi e di adeguamento, in relazione alle effettive condizioni strutturali e in funzione dell’uso didattico dell’edificio .

 

 

A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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