SCADUTO IL TERMINE PER LA Sostituzione maniglioni antipanico, senza marcatura CE (entro il 16 febbraio 2013)

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Sostituzione maniglioni antipanico, senza marcatura CE, entro il 16 febbraio 2013

 Sintesi DM 03/11/2004 e succ.

 Scadenze

Il DM 03/11/2004Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio" impone l’adeguamento dei dispositivi non marcati CE, in conformità alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125, entro febbraio 2011.  

Secondo l’art. 5 del citato decreto 3 novembre 2004, i dispositivi di apertura manuale, non muniti di marcatura CE, delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne fosse prevista l’installazione, dovevano essere sostituiti entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e cioè entro il 16 febbraio 2011.

Con il successivo Decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell’Interno recante “ Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio ” è stato prorogato di due anni e quindi fino al 16 febbraio 2013 il termine ultimo per l'adeguamento. 

Campo di applicazione

L’art. 1 del DM 03/11/2004 specifica che il campo di applicazione del decreto contempla i dispositivi di apertura manuale delle porte installate:

  • lungo le vie di esodo
  • nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
  • quando ne sia prevista l'installazione.

Casi di obbligo di sostituzione dei maniglioni

L’art. 3 del DM 03/11/2004 prescrive l'installazione dei dispositivi muniti di marcatura CE nei seguenti casi:

a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

 

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

b.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

 

L’art. 5 del DM 03/11/2004 stabilisce infine che i dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3, devono essere sostituiti:

  • in caso di "rottura del dispositivo";
  • in caso di "sostituzione della porta";
  • in caso di "modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo";
  • "entro sei anni dalla data di entrata in vigore" del DM 03/11/2004.
A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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