FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI - ART. 37 D. LGS. 81/08 - COMUNICAZIONE ALLE SCUOLE-SCARICA ATTESTATI

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Formazione dei  lavoratori, preposti e dirigenti
art. 37,comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
 
 

 

Accordo  Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (Repertorio atti n. 221/CSR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012 

Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012  (Repertorio atti n.153/CSR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 18 agosto 2012
«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».”
 

La formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti è disciplinata "dall’Accordo  tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37,comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (Repertorio atti n. 221/CSR) del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012.

Tale accordo - pienamente operante dal 12 gennaio 2013 per i lavoratori, mentre per i preposti e i dirigenti lo diventerà a decorrere dal 12 luglio 2013 - prevede una formazione di almeno 12 ore per i lavoratori della P.A./ Istruzione (i cui contenuti sono precisati nell’allegato A punto 4 dell’Accordo stesso), mentre per i preposti occorre aggiungere ulteriore otto ore di formazione. I dirigenti devono seguire esclusivamente un corso di 16 ore.

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione:

-  i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo stesso (11/01/2012), una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi;

- i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’Accordo, una formazione con contenuti conformi all’art.3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Mod. A per ASPP e RSPP previsto nell’Accordo Stato Regioni del 26.01.2006, pubblicato su G.U. del 14.02.2006.

Si precisa che sia in relazione alla attività formativa pregressa svolta da lavoratori o preposti sia in relazione a quella, sempre pregressa, svolta dal dirigente, il datore di lavoro deve, comprovare – con idonea documentazione e/o attraverso qualsiasi mezzo idoneo allo scopo – l’avvenuto svolgimento della attività formativa e la coerenza della medesima rispetto alla normativa previgente agli accordi (la quale, quindi, potrà legittimamente far riferimento a durata dei corsi diversa ed inferiore a quella degli accordi del 21 dicembre 2011).

La formazione può essere effettuata da docenti interni o esterni alla struttura scolastica che possono dimostrare di possedere esperienza  almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

Nella GU n. 192 del 18 agosto 2012 è stato pubblicato  l’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».”

Con tale atto è stato precisato quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, vale a dire che la norma non impone al datore di lavoro - dirigente scolastico - di effettuare la formazione necessariamente con l’Organismo Paritetico, allocato presso questa Direzione Regionale, quanto, piuttosto, di metterlo a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che esso possa, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il “testo unico” attribuisce allo stesso, attraverso proprie proposte al riguardo.

Quanto alle modalità di richiesta di collaborazione all’Organismo Paritetico, si puntualizza che: “Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata all’O.P.. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il dirigente scolastico -datore di lavoro- procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.”

In merito all’organizzazione della formazione, si ricorda che per ciascun corso si dovrà prevedere:

 

a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;

b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;

c) i nominativi dei docenti;

d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;

e) il registro di presenza dei partecipanti;

f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;

g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:

- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste per il lavoratori;

- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i preposti e i dirigenti.

RILASCIO ATTESTATI DI FREQUENZA E SUPERAMENTO DELLA PROVA DI VERIFICA ( scarica modelli da utilizzare)

L'attestato di frequenza è l'atto formale finale che sancisce non solo la partecipazione del discente al percorso formativo ma soprattutto la positiva conclusione di questo.

La prova di verifica è vincolante per i percorsi formativi previsti per la figura del preposto e del dirigente. A tal fine, solo i preposti e i dirigenti che avranno, non solo frequentato il percorso formativo per almeno il 90% delle ore previste, ma anche superato positivamente la prova di verifica finale, potranno ritenersi a pieno diritto destinatari del rilascio a proprio nome dell'attestato di frequenza al corso di formazione svolto.

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

o Indicazione del soggetto organizzatore del corso;

o Normativa di riferimento;

o Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;

o Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);

o Periodo di svolgimento del corso;

o Firma del soggetto organizzatore del corso.

 

 

Allegati:
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