DECRETO del Ministero della Salute 18 marzo 2011 - Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009

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DECRETO del Ministero della Salute 18 marzo 2011 - Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009

La finalità del decreto è quella di individuare i criteri e le modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni e fissare i criteri per l’ utilizzazione delle risorse di cui all’art. 2, comma 46,della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il decreto promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità della formazione degli operatori addetti.

Art. 2. Programmi regionali per la diffusione dei defi brillatori semiautomatici esterni e relativo fi nanziamento

1. Le Regioni predispongono, nei limiti delle risorse previste dall’art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, programmi per la diffusione dei defi brillatori semiautomatici esterni in base alle indicazioni contenute nel documento approvato con l’accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defi brillatori semiautomatici», nonché agli ulteriori criteri e modalità indicati nell’allegato A al presente decreto.

ALLEGATO A

A) Criteri e modalità già fissati dall’accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»

1. Premessa

Il defibrillatore semiautomatico è un dispositivo medico che può essere utilizzato sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee. L’affidabilità di tali apparecchiature(sia per specificità che per sensibilità), dove è automatico il solo riconoscimento della tipologia dell’aritmia ed il comando avviene per mano dell’operatore, deve consentire l’uso da parte di soggetti di cui all’art. 1, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120...

d) L’autorizzazione all’uso del defibrillatore semiautomatico, in sede extra ospedaliera, è nominativa ed ha la durata di dodici mesi

Il rinnovo di autorizzazione all’uso del defibrillatore semiautomatico  è accordato, ogni dodici mesi, previa verifica della permanenza dei criteri autorizzativi.

La diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori semiautomatici esterni deve avvenire mediante una distribuzione strategica in modo tale da costituire una rete di defi brillatori in grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall’arresto cardiaco, se necessario prima dell’intervento dei mezzi di soccorso sanitari.

La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo. In particolare, sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutture dove si registra un grande affusso di pubblico e, in genere, ove sia più attesa l’incidenza di arresti cardiaci, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.

Sulla base di tale criteri, devono essere identificate nel territorio regionale le seguenti aree:

  • aree con particolare afflusso di pubblico (nell'allegato sono indicate anche le  scuole);
  • aree con particolari specificità come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione.

I defibrillatori devono essere collocati in posti facili da raggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza con la dicitura ed il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno ben visibile; le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l’installazione di un sistema automatico di allertamento del 118.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi delle proprie organizzazioni dell’emergenza territoriale 118, provvedono a disciplinare l’erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in Supporto Vitale di Base - Defibrillazione (Basic Life Support - Defi brillation) per i soccorritori non medici e a definire i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, le modalità di certifiazione ed i criteri di accreditamento dei centri di formazione.

Le Regioni definiscono le modalità di retraining degli operatori abilitati, da effettuarsi ogni 24 mesi.

L’autorizzazione all’impiego del defibrillatore è riconosciuta su tutto il territorio nazionale.

Ai fini della sorveglianza del rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali, la detenzione del defi-brillatore semiautomatico esterno deve essere comunicata alla struttura del Servizio Sanitario Regionale individuata allo scopo dalle Regioni e Province Autonome. Le informazioni relative ai defibrillatori semiautomatici esterni presenti sul territorio vengono messe a disposizione delle centrali operative 118 di riferimento.

Il coordinamento delle attività di defibrillazione è effettuato dalle centrali operative 118 competenti per territorio.

 

Alcune regioni, come ad esempio il Piemonte, hanno tradotto in apposite DGR i voleri del Ministero.Nella DGR del Piemonte c'è il riferimento anche alla scuole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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