Rilevanza penale dell’omessa richiesta del CPI: un chiarimento definitivo?

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 Rilevanza penale dell’omessa richiesta del CPI: un chiarimento definitivo?

di Anna La Marca e Gianluca Del Moro, funzionari amministrativi direttori del CNVVF (RIVISTA AMBIENTE E SICUREZZA N.21 DEL 10.11.2009)

Con un precedente excursus in materia di rilevanza penale dell’omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi, sono stati evidenzati tutti i passaggi fondamentali del caso, dalla legge n. 818/1984 fino al recente Testo unico sicurezza,passando attraverso l’intervento della Corte Costituzionale e il “recupero” da parte della giurisprudenza del D.P.R. n.547/1988, con l’annesso D.P.R. n. 689/1959, le cui tabelle A e B avevano individuato le attività penalmente assoggettate al rilascio del CPI.

Le conclusioni dell’analisi in materia giungevano a non ritenere soggetta a sanzione penale l’omessa richiesta del rilascio del certificato di prevenzione incendi in virtù di una considerazione ritenuta fondamentale, quindi, l’abrogazione del D.P.R. n. 547/1955 da parte del TU, il quale, in materia, ha espressamente fatto rinvio, tra l’altro, all’art. 16, D.Lgs. n. 139/2006, « Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’art. 11  della legge 29 luglio 2003, n. 229 ». Questa disposizione ha rinviato espressamente a un emanando decreto del Presidente della Repubblica per l’individuazione delle attività soggette al rilascio del CPI e l’art. 20 dello stesso provvedimento legislativo, inoltre, ha fornito di sanzione penale l’omessa richiesta del CPI proprio a carico delle attività che devono essere individuate con il regolamento.

In base all’interpretazione sostenuta, infatti, assieme al D.P.R. n. 547/1955 si riteneva tacitamente abrogato anche il D.P.R. n. 689/1959, per la natura strettamente integrativa e servente di questo rispetto al primo decreto del Presidente della Repubblica, contrastando, così, l’opinione di chi continuava a ritenere configurabile l’illecito penale grazie alla presunta sopravvivenza del D.P.R. n. 689/1959. A questo punto era possibile solo una soluzione, con la riformulazione della fattispecie penale da parte del D.Lgs. n. 139/2006, in attesa dell’emanazione del nuovo regolamento e, anche se non necessario, con la tacita abrogazione del D.P.R. n. 689/1959, l’omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi non poteva ritenersi reato. Residuava, ovviamente, il solo illecito amministrativo per le attività indicate nel D.M. 16 febbraio 1982.

 

 

 

Allegati:
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A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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