COMPETENZA DEGLI E.L. PROPRIETARI A PROVVEDERE AL RILASCIO DEL C.P.I.- PARERE AVVOCATURA DELLO STATO

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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI -  PARERE CS n. 33778 del  2010 Sez. VII Avvocatura Generale dello Stato, in merito alle attribuzioni di titolarità delle procedure delle pratiche finalizzate all’acquisizione del certificato di prevenzione incendi (CPI) degli edifici scolastici.

  In allegato è riportato il parere CS 33778 del 2010 Sez. VII dell’Avvocatura Generale dello Stato, comunicato al MIUR con nota 13 dicembre 2010 – 383514P, circa il riparto di competenze tra Enti Locali e Dirigenti scolastici con riferimento alla domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI), nonché in merito ai regimi di responsabilità connessi all’omessa attivazione del procedimento.

Tenuto conto della suddivisione di competenze operata a livello legislativo tra Enti Locali (Provincia e Comune, gravati della manutenzione ordinaria, straordinaria e impiantistica degli edifici adibiti a scuola art.3,co.1, L.23/96) e Dirigenti Scolastici (titolari dell’attività scolastica con riferimento al concreto esercizio dell’attività medesima), secondo quanto chiarito dal suddetto parere, spetterebbe in via esclusiva alle Amministrazioni territoriali, proprietari degli immobili, provvedere al conseguimento del C.P.I. .

 Nel caso di soggetti privati, spetta invece al  titolare dell’immobile che intende locare, adeguarlo  rispetto alla normativa antincendio e dunque dotarsi dell’idonea certificazione richiesta ex D.Lgs 139/06 e DPR 577/1982.

 Come ben sottolineato dall’Avvocatura, “laddove il Dirigente Scolastico, riscontrata una deficienza nelle strutture adibite a scuola, ivi compresa la mancanza della certificazione antincendio, è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità a seguito della segnalazione all’Ente citato” (art.5 del DM 29 settembre 1998 n.382).

 In definitiva il Dirigente Scolastico, laddove ravvisi la mancanza del CPI, deve chiedere e, se del caso, diffidare l’Ente Locale ad attivarsi per ottenere il rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco.

 “In assenza del  C.P.I., i Dirigenti Scolastici non possono ritenersi responsabili, vuoi sotto il profilo penale, vuoi sotto quello amministrativo e civile.”

 Nella sentenza viene infine ribadito che il Sindaco è l’unico soggetto legittimato a chiudere gli istituti scolastici (art.54 D.Lgs.18 agosto 2000, n.267) e che, in presenza di una situazione di pericolo, l’attività scolastica non puo’ che essere sospesa anche a prescindere dal provvedimento del sindaco riguardante la chiusura o meno dell’immobile.

 Limitatamente agli aspetti organizzativi e gestionali, a carico esclusivo della scuola, si ricorda che oltre a segnalare agli Enti obbligati (Province e Comuni), ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.81/2008, specifiche richieste di intervento, è cura dei Dirigenti Scolastici, nell’ambito delle proprie competenze, attribuzioni e possibilità, ricercare ogni iniziativa finalizzata a favorire la piu’ idonea e sicura erogazione del servizio scolastico all’utenza (es. aggiornare il  registro dei controlli  periodici, aggiornare il piano di emergenza, effettuare prove di evacuazione almeno due volte l’anno, formare e informare i lavoratori, verificare periodicamente l'efficienza dei dispositivi antincendio, verificare la percorribilità delle vie d’esodo, verificare giornalmente il carico d'incendio, far rispettare i divieti, etc), informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo (art.5 del D.M. 382/98).

 E’ cura del Dirigente Scolastico provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, l'affollamento, il carico d'incendio e le destinazioni d'uso autorizzate e che vengano altresì rispettate le norme di esercizio previste al punto 12 del D.M. 26.8.1992.

A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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