PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO

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Dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 è stato emanato un nuovo provvedimento per dare maggiore impulso alla prevenzione sismica. L’articolo 11 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale e stanzia 965 milioni di euro in 7 anni. L’attuazione dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico (art. 11 decreto legge Abruzzo)

 Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico (art. 11, Legge n. 77/2009)

La prevenzione del rischio sismico in Italia

Negli ultimi 40 anni, a partire dal terremoto del Belice del 1968, i terremoti hanno provocato in Italia circa 4.500 vittime ed una spesa di circa 150.000 milioni di euro. L’unica azione efficace per ridurre le conseguenze dei terremoti è la prevenzione, che, nel caso del rischio sismico, si riconduce principalmente alla realizzazione di costruzioni capaci di resistere a terremoti violenti.

Negli anni passati, a partire dal 1986 si è cominciato a investire in prevenzione sismica, finanziando però quasi esclusivamente investimenti su edifici pubblici strategici e rilevanti, come ospedali e scuole. Complessivamente sono stati investiti fino al 2003 poco più di 300 milioni di euro per la prevenzione (prescindendo, ovviamente, dagli interventi di ricostruzione post-sisma che hanno sempre comportato un miglioramento della resistenza sismica delle costruzioni danneggiate su cui si è intervenuti), di cui solo 66 milioni per l’edilizia privata.
Dopo il 2003, a seguito del terremoto di San Giuliano, la prevenzione ha avuto un maggiore impulso e, fino ad aprile 2011, sono stati finanziati interventi per circa 750 milioni di euro prevalentemente per le scuole e per edifici pubblici strategici.

Il fondo per la prevenzione del rischio sismico

Dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, è stato emanato un nuovo provvedimento per dare maggiore impulso alla prevenzione sismica. L’articolo 11 della legge n. 77 del 24 giugno 2009 di conversione del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 per la ricostruzione in Abruzzo, prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, grazie ad un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
La spesa autorizzata è di 44 milioni di euro per l'anno 2010, di 145,1 milioni di euro per il 2011, di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015 e di 44 milioni di euro per il 2016. L’attuazione dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La cifra complessiva, che ammonta a 965 milioni di euro, pur se cospicua rispetto al passato, rappresenta solo una minima percentuale, forse inferiore all’1%, del fabbisogno che occorre per conseguire il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche.
Tuttavia, questa operazione può consentire la messa in sicurezza di altre strutture pubbliche in prosecuzione di programmi già avviati a partire dal terremoto di S. Giuliano di Puglia e può portare a un deciso passo avanti nella crescita di una cultura di prevenzione sismica da parte della popolazione e degli amministratori pubblici.
Con l’opcm n. 3843 del 19 gennaio 2010 è stata istituita una Commissione di esperti del rischio sismico che ha definito obiettivi e criteri generali di un’efficace azione di prevenzione da attuare con i fondi messi a disposizione dall’art.11.

Annualità 2011: l’opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012

L’opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012, analogamente all’opcm n. 3907 del 13 dicembre 2010, regola le modalità di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio sismico, sulla base degli indirizzi espressi dalla Commissione istituita con l'opcm 3843/10. La nuova ordinanza, relativa all’annualità 2011, prosegue nello sviluppo di quelle azioni che finora sono state marginalmente, o mai, toccate da provvedimenti precedenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull’edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità (zone 1 e 2) e alle strutture più vulnerabili. I contributi possono essere utilizzati solo nei comuni nei quali l’accelerazione massima al suolo “ag” sia pari o superiore a 0.125g.

Per realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, incentivando le iniziative volte al miglioramento della gestione dell’emergenza, l’ordinanza introduce l’analisi della Condizione limite per l’emergenza (CLE) dell’insediamento urbano. Si definisce CLE dell’insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale. Le Regioni che decidono di accompagnare gli studi di microzonazione sismica con l’analisi della CLE portanno ridurre fino al 25% il contributo di cofinanziamento degli studi e contestualmente sarà aumentato il contributo statale nei limiti delle risorse destinate dall’OPCM n. 4007/12 alle indagini di microzonazione sismica. Il supporto e monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di micro zonazione sismica e analisi della CLE sono garantiti dalla Commissione tecnica prevista dall’Opcm 3907/10 e istituita dal Dpcm del 21 aprile 2011. La Commissione Tecnica è supportata dal CNR attraverso apposita convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.
Gli interventi previsti per l’annualità 2011, come per l’annualità precedente (Opcm 3907/10), vengono attuati attraverso programmi delle Regioni e delle Province autonome, a ciascuna delle quali viene assegnata un’aliquota del fondo complessivo, proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, così come calcolato a partire dagli studi dei centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile. L’attivazione degli interventi sul patrimonio edilizio privato per l’annualità 2011 è resa obbligatoria in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento assegnato alle Regioni, purchè questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.


 

 

Allegati:
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A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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