LEGGE 4 agosto 2021 , n. 116 . Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

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LEGGE 4 agosto 2021 , n. 116 . Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

La legge 116 del 04/08/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13/08/2021, favorisce con un programma pluriennale la progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE presso i luoghi pubblici.

Il 28 Agosto 2021 è entrata in vigore la legge n.116 del 4 Agosto 2021 che introduce l'obbligo di installazione DAE (ovvero i defibrillatori automatici e semiautomatici) all'interno di alcuni luoghi come gli uffici delle pubbliche amministrazioni aperti al pubblico.

DOV’È OBBLIGATORIO INSTALLARE IL DEFIBRILLATORE DAE?

Il testo di legge prevede che il defibrillatore (DAE) sia presente presso:

  • tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano almeno 15 dipendenti e che abbiano rapporti con il pubblico, in particolare presso:
    • Sedi dello Stato
    • Scuole, istituti di ogni ordine e grado
    • Provincie, Regioni, Comuni, Comunità montane
    • Università
    • Case popolari
    • Camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura
    • Enti e strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
    • ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
    • Agenzie pubbliche

Inoltre il DAE deve essere presente in:

  • Aeroporti, Stazioni ferroviarie, Porti, A bordo di mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi, extraurbano

È confermato quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 che obbliga, dal 30 giugno 2017, le società sportive professionali e dilettantistiche a disporre dei defibrillatori DAE durante le competizioni sportive, durante gli allenamenti oltre che dei relativi operatori addestrati negli impianti sportivi permanentemente o temporaneamente utilizzati.

 

Viene inoltre aggiunto che gli impianti sportivi pubblici devono condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l’esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

QUALI SARANNO I TEMPI PER L’INSTALLAZIONE DEI DEFIBRILLATORI DAE?

Ecco le fasi previste dalla Legge 116/2021 per attuare le previsioni di installazione dei DAE:

  • In primo luogo, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 116/2021, cioè entro il 13/11/21, verranno stabiliti i criteri e le modalità di installazione dei Defibrillatori (DAE), che dovranno avere idonea segnaletica per l’individuazione del dispositivo, favorendo dove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24
  • Successivamente, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge 116/2021, cioè entro il 13/12/21, verrà predisposto un programma pluriennale, della durata di 5 anni, modificabile a seconda delle esigenze, per favorire la diffusione ed utilizzazione dei defibrillatori (DAE)

È prevista la possibilità da parte degli Enti territoriali di incentivare, anche attraverso misure premiali, l’installazione dei DAE all’interno di centri commerciali, condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte.

È NECESSARIO COMUNICARE LA PRESENZA DEL DEFIBRILLATORE DAE?

L’art. 6 della Legge 116/2021 stabilisce che, al fine di garantire una repentina localizzazione del defibrillatore (DAE) in caso si verifichi un arresto cardiaco da parte degli operatori dei servizi di emergenza che ricevono chiamate di emergenza, i soggetti pubblici e privati già dotati di un defibrillatore DAE, entro 60 giorni dalla messa a disposizione, devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” competente per il territorio, specificando:

  • Numero dei dispositivi a disposizione
  • Caratteristiche
  • Marca e modello
  • Esatta ubicazione
  • Orari di accessibilità al pubblico
  • Data di scadenza delle parti deteriorabili (batterie e piastre adesive)
  • Nominativi del personale in possesso di un’abilitazione all’utilizzo del DAE

Per i Defibrillatori DAE acquistati successivamente all’entrata in vigore della Legge 116/2021, all’atto della vendita il rivenditore dovrà compilare le informazioni richieste attraverso modulistica informatica, richiedendo le informazioni all’acquirente.

COME SI POTRÀ LOCALIZZARE UN DISPOSITIVO DAE NELLE VICINANZE?

Prossimamente, verrà rilasciata un’applicazione mobile tale da poter verificare in tempo reale i soccorsi e il dispositivo DAE più vicini al luogo dell’emergenza.

L’applicazione permetterà di richiedere e quindi attivare direttamente i soccorsi, i quali potranno dare istruzioni sulle operazioni di RCP da svolgere prima del loro arrivo ed eventualmente indicare il luogo in cui poter reperire il DAE.

CHI PUÒ UTILIZZARE IL DEFIBRILLATORE DAE?

La legislazione vigente, principalmente la Legge 3 aprile 2001, n. 120 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici” così come modificata dalla Legge 116/2021 e il Decreto Interministeriale 18 marzo 2011, prevede che siano le Regioni e le Province Autonome a disciplinare il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte del personale non ospedaliero. Con ulteriore Circolare del 20/5/2014, il Ministero della Salute ha imposto il mutuo riconoscimento della formazione tra le regioni, prevedendo che “l’autorizzazione all’utilizzo del DAE ha validità su tutto il territorio Nazionale”.

CHE AGGIORNAMENTO RICHIEDE LA FORMAZIONE BLS-D?

L’autorizzazione all’impiego del DAE ha validità biennale e può essere rinnovata tramite la frequenza al corso di retraining. Il retraining deve consistere in una prova pratica di simulazione BLS-D utilizzando un manichino ed un simulatore DAE.

CI SONO DELLE RESPONSABILITÀ NELL’UTILIZZO DEL DAE SE NON HO ADEGUATA FORMAZIONE?

La legge 116/2021 specifica che: “l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti formativi previsti. Si applica l’articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore DAE o procede alla rianimazione cardiopolmonare”.

Ricordiamo che l’art. 54 del codice penale stabilisce che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

 

Qual è lo scopo della normativa sull'obbligo di installazione DAE?

 La nuova legge in tema di DAE è redatta con lo scopo di favorire l'intervento di personale non sanitario nel momento in cui si verifica un'emergenza: infatti, si stima che in Italia muoiano ogni anno 60.000 persone a causa della mancanza di un intervento tempestivo a seguito di un arresto cardiaco.

Con la legge n.116, in particolare all'articolo 3, viene spinto l'utilizzo dei DAE anche dal personale non qualificato garantendone la non punibilità qualora colui che intervenga lo faccia per sospetto che si stia verificando un arresto cardiaco nella vittima di un malore.
Ovviamente la legge non si limita a questo ma prevede anche, nell'articolo 5 , che all'interno delle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, vengano preparati gli studenti sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e sull'uso dei defibrillatori .
Tra le iniziative di formazione che dovranno essere intraprese sarà necessario inserirne alcune relative alle tecniche di primo soccorso e alla disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo .
Nello stesso articolo viene anche specificato che, su iniziativa degli istituti scolastici, in occasione della "
Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare " possano essere organizzati eventi di informazione sul tema.
L'articolo 8 della legge, poi, determina che il ministero della salute insieme a quelli dell'istruzione, dell'università e della ricerca debbano promuovere annualmente una campagna di sensibilizzazione sul tema della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso dei defibrillatori anche da parte di personale non autorizzato.
Questa campagna dovrà essere rivolta a  personale docente e non docente delle scuole nonché ad edutatori , studenti e genitori ingenerale.






Allegati:
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A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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