Sicurezza di soggetti terzi nei luoghi di lavoro - Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 4694 del 7 febbraio 2002 (ud. del 5 dicembre 2001)

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Sicurezza di soggetti terzi nei luoghi di lavoro - Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 4694 del 7 febbraio 2002 (ud. del 5 dicembre 2001)

 Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 4694 del 7 febbraio 2002 (ud. del 5 dicembre 2001)

SICUREZZA DEI SOGGETTI ANCHE NON DIPENDENTI

Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 4694 del 7 febbraio 2002 (ud. del 5 dicembre 2001)

     La disciplina in materia di prevenzione infortuni è ispirata alla necessità di tutelare l'incolumità non solo dei lavoratori dipendenti ma anche delle persone che vengono comunque a trovarsi nei luoghi di lavoro non avendo importanza se l'infortunio sia occorso ad un lavoratore subordinato, ad un soggetto a questo equiparato od anche ad un estraneo, quali ad esempio un visitatore, un fornitore o comunque una persona che viene a trovarsi temporaneamente e occasionalmente nel luogo di lavoro.

    La Corte Suprema, nell'esprimersi in merito ad un infortunio occorso ad un avventore in un supermercato vicino ad un'anta di una porta di ingresso automatica, ribadisce quanto già affermato dalla stessa Corte in precedenza e cioè che l'osservanza delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro assume una valenza di tipo generale nel senso che si estende anche a soggetti terzi che vengono a trovarsi esposti a dei fattori di rischio ambientali connessi ai luoghi di lavoro. A carico di chi avrebbe dovuto osservare gli obblighi di sicurezza si individua, infatti, il titolo di colpa specifica ex art. 43 c.p. e quindi di circostanza aggravante  ex art. 589, comma 2, e 590, comma 3.

A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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