Mobbing - Tribunale di Agrigento Sezione Lavoro - Sentenza dell'1 febbraio 2005 (ud. 1 febbraio 2005)

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Tribunale di Agrigento Sezione Lavoro - Sentenza dell'1 febbraio 2005 (ud. 1 febbraio 2005) - Giudice del Lavoro dott.ssa Lisa Gatto.

CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IL DIRIGENTE DI UN ISTITUTO SCOLASTICO PER LA CONDOTTA "MOBBIZZANTE" TENUTA NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO.

Il direttore dei servizi generali e amministrativi di un Istituto Scolastico ha fatto ricorso al Tribunale di Agrigento nella persona del Giudice del Lavoro per il comportamento assunto nei suoi confronti dal Dirigente dell'Istituto avendo individuato nello stesso le caratteristiche del mobbing  e chiedendo pertanto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (danno biologico, morale ed esistenziale). Il funzionario poneva in evidenza che l'operato persecutorio del Dirigente si era sostanziato in un atteggiamento di distacco, tensione e mancanza di fiducia nei confronti suoi e di tutto il personale di segreteria, in ordini di servizio di carattere minatorio con cui veniva richiesto il compimento di atti spesso non dovuti o addirittura contrari alle norme che disciplinano il funzionamento e le competenze degli uffici scolastici, oltre che in repliche, contestazioni di addebiti per lo più contenenti apprezzamenti di cattivo gusto, in frasi ingiuriose e lesive del ruolo, del decoro e della propria dignità, ed anche in minacce di sanzioni, disciplinari e non, mai irrogate.

 Il Giudice del Lavoro, avvalendosi della testimonianza del personale di segreteria e delle conclusioni di un indagine ispettiva disposta nell'Istituto Scolastico da parte del Ministero dell'Istruzione, ha accertato il comportamento persecutorio tenuto dal Dirigente nei confronti del Direttore Amministrativo ed ha individuato nello stesso i caratteri propri del mobbing  definito nell'ambito della psicologia del lavoro (Harald Ege) come " una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso all’interno del luogo di lavoro, in cui gli attacchi reiterati e sistematici hanno lo scopo di danneggiare la salute, i canali di comunicazione, il flusso di informazioni, la reputazione e/o la professionalità della vittima ".

Più in particolare il Giudice del Lavoro ha riconosciuto l'elemento materiale del mobbing in una serie di atteggiamenti consistiti in:

1) attacchi ai contatti umani, con continue critiche alle sue prestazioni (situazione di cassa, supplenze, lavoro della segreteria), ripetute minacce scritte (irrogazione di sanzioni disciplinari), accuse ingiustificate, frasi ingiuriose e diffamatorie;

 2) dequalificazione sul piano delle mansioni, a causa della pressante ingerenza arbitrariamente esercitata dal convenuto nella sfera di autonomia operativa riservata alle funzioni di Direttore Amministrativo privato anche, sia pure per un breve lasso di tempo, degli strumenti di lavoro;

 3) attacchi contro la reputazione, con le false voci fatte circolare sul suo conto (accuse di boicottaggio denunciate al Dirigente del CSA, richiesta di visita ispettiva per farne accertare le responsabilità) e in occasione delle offese rivoltegli in presenza dei colleghi.

 Per quanto sopra detto, dopo una articolata disamina del caso, il Giudice del Lavoro ha condannato il Dirigente dell'Istituto a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 18.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale arrecato oltre alla rifusione delle spese processuali.

 A seguire il Testo della Sentenza

 

Allegati:
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A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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