Controllo a distanza ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori

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Controllo a distanza ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori

Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Sentenza del 16 gennaio 2006 - (ud. 16 gennaio 2006) – Giudice del Lavoro dott.ssa Angela Arbore

ANNULLATO DAL TRIBUNALE IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SPEGNERE LE TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO RITENUTE POTENZIALMENTE IDONEE A CONTROLLARE I LAVORATORI.

 Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Sentenza del 16 gennaio 2006 - (ud. 16 gennaio 2006) – Giudice del Lavoro dott.ssa Angela Arbore

Il caso riguarda un provvedimento adottato dalla locale Direzione Provinciale del Lavoro Servizio Ispezioni nei confronti della società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. di spegnere delle telecamere a circuito chiuso installate all’interno dell’area di deposito ferroviario di proprietà della società stessa, ritenute potenzialmente idonee a controllare a distanza l’attività dei lavoratori ed installate per decisione unilaterale del datore di lavoro senza un precedente accordo con le rappresentanze sindacali, così come previsto dall’art. 4 comma 2 della legge n. 300/1970 contenente lo Statuto dei lavoratori.
La Società ricorreva al Tribunale di Bari Sezione Lavoro avverso il provvedimento di spegnimento e ne chiedeva l’annullamento, sostenendo di essere arrivata a tale determinazione a seguito dei numerosi episodi di furto e danneggiamento ad opera di ignoti ed allo scopo esclusivo di tutelare il patrimonio aziendale e di prevenire ulteriori rischi a carico dei lavoratori e dell’utenza. La società precisava, inoltre, che, per le modalità di collocazione delle telecamere, la prospettata possibilità di controllo dell’attività dei lavoratori era invece da escludersi.
Costituitosi il contradditorio la Direzione Provinciale del Lavoro Servizio Ispezioni, richiedendo il rigetto della domanda, difendeva la legittimità dell’impugnato verbale rimarcando che la installazione delle telecamere era stata comunque effettuata senza il previo accordo con le organizzazioni sindacali e quindi in violazione dell’art. 4 comma 2 della legge n. 300/1970.
Il Tribunale esaminati gli atti istruttori e sentite le parti ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento del provvedimento dell’Organo di Vigilanza formulando delle interessanti e seguenti considerazioni.
Ricorda il Tribunale che “L’art. 4, comma 1°, della legge n. 300/1970 vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Stabilisce, tuttavia, il secondo comma della disposizione citata, che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro,ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la Direzione Regionale del Lavoro, dettando ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti
Il Tribunale ha ritenuto pacifico, oltre che comprovato dalla documentazione esistente in atti, che gli impianti in questione fossero stati installati all’esclusivo scopo di difendere il patrimonio aziendale a seguito di episodi di furto e di danneggiamento consumati ad opera di ignoti, nonché di tutelare la sicurezza dell’utenza e dei lavoratori a fronte delle persistente presenza, nei pressi di alcune aree in questione, di tossicodipendenti, di siringhe abbandonate ed altri rifiuti pericolosi.
Ciò che occorre, invece, stabilire, alla luce delle emergenze istruttorie –  prosegue il Tribunale - è se sussiste o meno, in concreto quella ‘possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori’ che, in ogni caso, avrebbe richiesto, ai sensi del comma secondo della norma richiamata, il previo espletamento della procedura di consultazione sindacale ivi descritta.
 Sotto tale profitto s’impone, preliminarmente, di precisare che se pure è innegabile, in linea generale, che l’apposizione di telecamere all’interno dei luoghi di lavoro possa certamente comportare – per le caratteristiche proprie di tali strumenti – la possibilità di realizzazione della condotta vietata dallo Statuto dei Lavoratori, deve parimenti tenersi presente che – per costante giurisprudenza - la norma sopra richiamata debba essere interpretata nel senso che la ‘attività dei lavoratori’ in suscettibile di essere sottoposta a controllo a distanza (se non con le forme di concertazione ivi previste) è esclusivamente quella in cui si concreta l’attività di lavoro in senso stretto: vale a dire, l’esecuzione della prestazione lavorativa dedotta in contratto  (Pretura Napoli, 15 marzo 1990; Pretura Milano, 12 luglio 1988).
  
La ratio della norma, secondo il Tribunale, è quella di impedire che il datore di lavoro controlli a distanza il concreto operare del suo dipendente,mortificandone libertà e dignità per cui “rimangono, invece, esclusi dalla portata del divieto i controlli aventi ad oggetto attività diverse ed estranee rispetto alla nozione di cui sopra (pienamente leciti, ad esempio, sono i sistemi di rilevazione delle presenze), come pure – a maggior ragione – quelli finalizzati a prevenire ed accertare specifiche condotte illecite del lavoratore (si pensi ai sistemi di accertamento degli ammanchi di cassa o a quelli di rilevazione delle telefonate ingiustificate)
 
 Ciò premesso il Tribunale non ha ritenuto che nella circostanza in esame fossero individuabili delle condizioni di controllo dell’attività del personale ed ha ritenuto la società ricorrente immune da censure sia sul piano del rispetto della normativa di cui alla legge n. 300/1970 sia su quello più generale dell’osservanza dei canoni di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto, comprovata da una comunicazione fatta al personale dell’avvenuta installazione degli impianti e documentata in atti.
Entrando più precisamente nel merito della collocazione delle telecamere il Tribunale ha osservato che le riprese audiovisive interessavano da un lato un’area di parcheggio ed una zona antistante alla palazzina uffici, e dall’altro una zona di accesso del pubblico alla stazione ed anche della facciata retrostante dell’edificio dove lavoravano alcuni dipendenti della società. La prima è stata ritenuta un’area esclusivamente di transito per l’accesso agli uffici e non adibita ad alcuna lavorazione (anche se al momento del controllo degli ispettori erano stati rinvenuti ad operare in tale zona alcuni lavoratori risultati poi non dipendenti della società ricorrente bensì operai esterni incaricati di effettuare lavori di manutenzione) e la seconda è risultata essere utilizzata solo occasionalmente per condurre in officina dei mezzi per la manutenzione e dal personale per uscire dal retro della palazzina uffici.
 
A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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