Aggiornamento professionale dei formatori qualificati per svolgere docenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Chiarimenti Commissione Interpelli

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Aggiornamento professionale dei formatori qualificati per svolgere docenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Chiarimenti Commissione Interpelli

Decreto 6/3/2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, pubblicato sulla G. U. del 16/3/2013 ed entrato in vigore il 18/3/2014.

 Secondo tale Decreto:

Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:
 - alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
 - ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza
”.


     Con riferimento all'avverbio “alternativamente” che compare nel testo è stato rivolto un interpello al Ministero del Lavoro (n. 9/2015), finalizzato a sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell'arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore".

La Commissione Interpelli nella sua risposta ha chiarito che con il termine "alternativamente" il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha inteso, invece, che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero che per tre anni va effettuata solo docenza e che nei tre anni successivi vadano frequentati solo corsi di aggiornamento e convegni.

La Commissione Interpelli ha fatto quindi presente sostanzialmente che il termine “alternativamente” è stato utilizzato in maniera non proprio corretta avendo voluto il Decreto indicare una libera scelta fra le due modalità di aggiornamento.

     Sia la frequenza di un corso di aggiornamento per almeno 24 ore che l’attività di docenza di almeno 24 ore devono essere riferite alla “area tematica di competenza”. 

A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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