Interpello Commissione n. 21.2014 del 06.10.2014 - DOCENTE FORMATORE - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza su
Interpello Commissione n. 21.2014 del 06.10.2014 Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. |
Il decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014 - attuativo della previsione di cui all'art. 6, comma 8, lettera m-bis , del D.Lgs. n. 81/2008 - definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di l criteri, che vanno uniti al prerequisito del possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, individuati sono 6 e tendono a garantire una adeguata combinazione tra esperienza, competenza e capacità didattica del docente, allo scopo di innalzare il livello qualitativo delle lezioni. In applicazione del decreto 6 marzo 2013, i corsi di formazione per datore di lavoro che svolga "in proprio" i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per i lavoratori, i dirigenti e i preposti possono essere tenuti unicamente da docenti che dimostrino mediante idonea documentazione (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico ecc.) il possesso di almeno uno di tali criteri . Inoltre, il possesso di almeno uno dei criteri deve essere dimostrato dal docente - e, quindi, controllato dal soggetto organizzatore del corso - in relazione a ciascuna delle aree tematiche oggetto della docenza; ciò avuto riguardo alla circostanza che sempre il decreto 6 marzo 2013 divide le aree tematiche delle docenze in materia di salute e sicurezza in: - area normativa/giuridica/organizzativa; Più nel dettaglio, il quarto criterio del decreto 6 marzo 2013 prevede espressamente quanto segue: "Possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell 'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l 'area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica): - percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori) , o abilitazione ali 'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di 1m diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; Il quinto criterio dispone, invece: "Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l 'area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica) : - docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni. in materia di salute e sicurezza; - docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni. in qualunque materia; - affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia ".
Inoltre, sempre il decreto puntualizza che: " il triennio di riferimento decorre: |