Un approfondimento sulla formazione dei preposti nella scuola si sofferma su obblighi, normativa e sanzioni. Le varie tipologie di preposti che possono essere individuati negli ambienti di lavoro: uffici, laboratori, cantieri, palestre e atelier.
Molti dei particolari rischi correlati alla scuola potrebbero essere eliminati, o almeno ridotti, organizzando un efficace sistema di gestione della sicurezza e erogando idonei percorsi formativi.
In merito alla formazione dei preposti nella scuola è presente sul sito di A.I.S.A.M. (Associazione delle Istituzioni Scolastiche Autonome Mantovane) – un’associazione nata con lo scopo di dare attuazione alla piena autonomia delle scuole – un documento dal titolo “Corso di formazione per i Preposti (ai sensi degli Accordi Stato/Regioni Art. 37 – Comma 2 del D. Lgs. 81/08- Testo Unico)”, a cura del Per. Ind. Giuliano Bisi.
l documento ricorda che il preposto, secondo il D.Lgs. 81/08, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Dopo essersi soffermato ampiamente sugli obblighi del preposto, sulla formazione e l’aggiornamento che deve ricevere dal datore di lavoro e le varie sanzioni a cui è soggetto, il documento riporta un commento giurisprudenziale con riferimento ad alcune sentenze della Corte di Cassazione.
Si indica che è “opinione diffusa che il preposto non sia destinatario di una delega, con la quale in genere vengono trasferiti degli obblighi”, infatti è “già destinatario per ‘iure proprio’ (dettato della legge) di alcuni obblighi che gli derivano dall’Articolo 19 dello stesso Testo Unico, dal quale si desume che questi è una persona che, a diretto contatto con i lavoratori, è deputata a sorvegliare e controllare l’operato degli altri lavoratori, a verificare che gli stessi osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, a verificare che utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, nonché a svolgere tutti quegli altri compiti esplicitamente indicati nell’Articolo 19 medesimo. Il preposto è quindi un responsabile di terzo livello nell’ambito della organizzazione dell’azienda ed è (in genere) una persona diversa dal Dirigente e dal Datore di lavoro tanto che al punto f) del citato Art. 19 fra i suoi obblighi è indicato che deve segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.
Veniamo ai vari ambienti lavorativi e alle tipologie di preposti che possono essere individuati.
Riguardo all’ ambiente ufficio è possibile individuare un capoufficio, segretario che eserciti il ruolo di preposto sui “sottoposti e utenti che frequentano gli uffici” e i cui compiti possono essere:
Veniamo ad un altro ambiente: il laboratorio.
In questo caso possono essere individuati due tipologie di preposto:
Nel primo caso i compiti degli insegnanti possono essere:
E se l’ambiente è un cantiere, come preposti potremo avere insegnanti e docenti teorici di discipline tecniche:
Nel documento vengono poi individuate tipologie di preposti, con annessi i compiti, anche per ambienti come atelier e palestre.
Il documento si conclude con una rassegna di indicazioni per la sicurezza in relazione alle palestre, ai cantieri e ai laboratori di chimica, di fisica, di lingue e multimediali.
Concludiamo riportando, a livello esemplificativo, un esempio di regolamento per un laboratorio di chimica (o biologia):
Sempre in relazione a questa tipologia di laboratori sono riportate anche specifiche regole relative alle verifiche periodiche della cappa.