Un interpello chiarisce alcuni aspetti relativi alla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. La verifica finale nella modalità e-learning e la figura del docente formatore.
L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi) del Testo Unico.
Inoltre il punto 3 (Metodologia di insegnamento/apprendimento) dell’Accordo prevede la possibilità di erogare, nei casi previsti, la formazione in modalità e-learning sulla base dei criteri e delle condizioni di riportate nell’Allegato 1. Ed è lo stesso Allegato al punto d) a stabilire che la verifica di apprendimento finale vada effettuata “in presenza”. Analoga indicazione la si ritrova poi anche nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
È tuttavia evidente che il termine “in presenza” fosse sufficientemente generico e vago per dare adito, in questi anni, a interpretazioni diverse, quesiti e dubbi: in presenza fisica o telematica? Ed eventualmente in presenza di chi?
Un chiarimento ulteriore è poi arrivato con l’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 – relativo alla linee guida applicative ed integrative degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Tale documento indica che, per la formazione in modalità e-learning, “la previsione relativa alla verifica finale ‘in presenza’ deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica – cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza”.
Su questo tema interviene il recente Interpello n. 12/2014 dell’11 luglio 2014 fornito dalla Commissione Interpelli – prevista dall’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 – in risposta alla Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani e ai quesiti sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Infatti la Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani (Federfarma) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito al corretto svolgimento della verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning.
L’interpellante chiede di conoscere:
La Commissione risponde ai quesiti premettendo che il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 sui Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavorostabilisce i “requisiti minimi per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 oltre a decretare che i docenti abbiamo irequisiti indicati del Decreto del 06 marzo 2013 “danno indicazioni puntuali su come organizzare i corsi di formazione. In particolare, nei corsi di formazione previsti sia dall’art. 37 sia dall’art. 34, è necessario che per ciascun corso, sia individuato il “soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; i nominativi dei docenti, ecc”. Al termine del percorso formativo è “necessario il superamento della prova di verifica obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi”.
Inoltre riguardo alla verifica finale l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede che “se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, in aula, non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria”.
Fatte queste premesse la Commissione “ritiene che spetti al soggetto organizzatore, anche dandone evidenza nel progetto formativo, garantire che la verifica finale di apprendimento sia svolta da un soggetto in possesso delle capacità necessarie a verificare l’effettività dell’apprendimento al termine del percorso educativo. Tali requisiti, alla luce del punto 2, lett. b, dell’Accordo del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, sono sicuramente posseduti dal docente, che può essere anche il datore di lavoro, in possesso dei requisiti di legge” richiesti da Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013.
Tale interpretazione è indicata come “coerente con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei datori di lavoro che decidono di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, il quale, al punto 6, esplicitamente prevede che la verifica di apprendimento, che può consistere in un colloquio o un test, essendo finalizzata a constatare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico professionali, deve essere effettuata dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.
Integriamo le informazioni fornite dall’Interpello segnalando che il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 prevede che al docente formatore sia richiesta la contemporanea presenza di tre elementi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica. Presenza che è assicurata dal possesso del prerequisito (un diploma di scuola secondaria di 2° grado) e di uno dei sei diversi requisiti/criteri, alternativi tra di loro, che prevedono la combinazione di aspetti teorici e pratici, di studi e di esperienze di docenza.
Ricordiamo infine che:
Fonte: Punto Sicuro