Normativa

Legge 8.11.2013 n.128 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia diistruzione, universita' e ricerca.

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LEGGE 8 Novembre 2013 n.168
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (13G00172) (GU n.264 del 11-11-2013).
Vigente al: 12-11-2013
 

 

 

 

 

Art. 10- bis Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici

1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l’attuazione.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229),. pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2006, n. 80, S.O.

“Art. 15. Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi. (articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e) , legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

a)le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell’insorgere degli incendi attraverso dispositivi,sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influuire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull’agente ossidante;

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell’incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Fino all’adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.”.

Si riportano i testi degli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133), Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 2009, n. 151:

Art. 9. Disposizioni relative alla scuola dell’infanzia

1. Le scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli orario di funzionamento. Al fine della progressiva generalizzazione del servizio le eventuali economie realizzate, rispetto alla consistenza complessiva dell’organico determinato per l’anno scolastico 2008-2009, sono totalmente utilizzate per ampliare le opportunità educative offerte alle famiglie.

2. Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.

3. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità. Per l’anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti dall’articolo 14 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni.”

Art. 10. Disposizioni relative alla scuola primaria

1. Salvo il disposto dell’articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall’articolo 15 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle Finanze.

2. Il tempo pieno viene confermato nei limiti dell’organico determinato per l’anno scolastico 2008/2009. Possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, anche con le modalità previste dal comma 6, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell’istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l’indicazione dei criteri di ammissione.

4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.

5. L’insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all’anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati,insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l’intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL.

6. L’istituzione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi da 1 a 5 è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive di cui all’annuale decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente.

7. In presenza di particolari ed eccezionali esigenze, ove non sia possibile procedere all’aggregazione delle diverse frazioni di orario tra plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti orario,anche per l’insegnamento del sostegno, di consistenza inferiore all’orario settimanale di insegnamento.”

Art. 11. Disposizioni relative all’istruzione secondaria di primo grado

1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un’unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall’articolo 16 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca d’intesa con il Ministro dell’economia e delle Finanze.

2. Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità. In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati nel comma 1.

3. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.

4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono contenere più di 18 alunni e programmano interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo.”

Art. 12. Classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado

1. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 2. Possono disporsi eventuali incrementi di posti, subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell’istruzione,  dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell’istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. In mancanza di servizi e strutture idonee che consentano lo svolgimento di attività in fasce orarie pomeridiane di un corso intero, non sono autorizzate classi a tempo prolungato.

3. Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono anche attività di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti secondo i criteri di cui all’articolo 11. Successivamente si procede alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo prolungato ecceda la recettività di posti/alunno delle classi da formare, è rimessa ai consigli di istituto l’indicazione dei criteri di ammissione.”. 

 

A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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