COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 - Chiarimenti Obbligo formazione lavoratori RSPP e ASPP
Risposta al quesito in materia di formazione ed aggiornamento dei lavoratori, nominati RSPP a norma dell'art.37 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla partecipazione obbligatoria, da parte di docenti nominati Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, di seguito RSPP, ai corsi di formazione previsti per i lavoratori dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare l'interpellante chiede di sapere se sia corretto che un Dirigente scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 8112008, a sottoporsi ai corsi di formazione ed all'aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti, dall'art. 37 del citato decreto.
Al riguardo si osserva che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Invece. l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per i Responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione una formazione specifica, da svolgere secondo quanto definito nell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
Inoltre, l'art. 32, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, inserito dall'art. 32, comma 1, lett. c), della Legge n. 98/2013 dispone che "in tutti i casi di formazione e aggiornamento. previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano. in tutto o in parte. a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durala ed i contenuti della formazione e dell 'aggiornamento corrispondenti erogati. [. .."
Il successivo art. 37, comma 14 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, inserito dall'art. 32, comma 1, lett.d), della Legge n. 98/2013, prevede che "in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. [. ..j".
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni
Sulla base dei contenuti formativi previsti dai differenti Accordi (Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per RSPP e ASPP e Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 per lavoratori e datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione), la Commissione ritiene che la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP in conformità alle previsioni dell' Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sia superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 8112008.
Per quanto concerne la formazione dei dirigenti e dei preposti lo stesso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 espressamente prevede che "l''applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica".
La formazione degli RSPP e ASPP, anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell'accordo Stato-Regioni di cui sopra, garantisce sicuramente una formazione "adeguata e specifica", come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n.81/2008, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativa che scientifico, è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti.
A ciò si aggiunge che fra i compiti del RSPP. declinati nell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008. vi è quello di provvedere "all'individuazione dei fattori di rischio. alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell 'organizzazione aziendale".
Pertanto il docente, nominato RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione "sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza".
Le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il docente svolga le funzioni o di RSPP o di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni.
La formazione è quindi valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.
Commento a cura di Pasquale Costante e Domenico Mannelli
La Commissione per gli Interpelli, di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, con l’interpello n. 18/2013 chiarisce se sia corretto che un Dirigente scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP ai sensi dell' art. 32 del D.Lgs. n. 8112008, a sottoporsi ai corsi di formazione ed all'aggiornamento, previsti per i lavoratori e i preposti dall'art. 37 del citato decreto.
In proposito, sulla base dei contenuti formativi previsti dai differenti Accordi (Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per RSPP e ASPP e Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 per lavoratori e datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione), la Commissione ritiene che la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP in conformità alle previsioni dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sia superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
Inoltre la formazione degli RSPP e ASPP, anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell'accordo Stato-Regioni di cui sopra, garantisce sicuramente, secondo la Commissione, una formazione "adeguata e spec!fica", come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per preposti e dirigenti, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti.
Pertanto il docente nominato RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione "sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza".
Sembrerebbe quindi - a parere della Commissione - che i docenti che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP ai sensi dell' art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, non debbano sottoporsi ai corsi di formazione previsti per i lavoratori e i preposti dall'art. 37 del citato decreto.
Occorre però rilevare che la Commissione precisa che le proprie considerazioni valgono solo qualora il docente svolga le funzioni o di RSPP o di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni. In definitiva il dirigente scolastico dovrebbe obbligare alla formazione per lavoratori e preposti i docenti RSPP o ASPP che hanno perso i requisiti necessari a far parte del servizio.
La Commissione conclude dicendo che "la formazione è quindi valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi" .
Tale conclusione non esonera quindi il dirigente scolastico dalle responsabilità relative all’obbligo della formazione del personale del SPP in quanto egli deve valutare, sotto la propria responsabilità, la eventuale formazione integrativa da somministrare in funzione della valutazione dei rischi.
Si ritiene quindi di confermare l’opinione già espressa in altre occasioni.
Chi ha i titoli per far parte del SPP può essere sicuramente esonerato dalla formazione generale di 4 ore (in quanto si ritiene che sia già a conoscenza dei contenuti del D. Lgs. 81/08 e dei principi base della sicurezza).
Per la formazione specifica occorrerà, invece, valutare attentamente la mansione svolta dal lavoratore e, in caso di dubbi, avviare il lavoratore alla formazione anche in considerazione che una formazione ripetuta contribuisce sicuramente ad elevare la consapevolezza del rischio. Inoltre la possibilità di concedere l’esonero dalla formazione specifica da parte del dirigente scolastico potrebbe essere oggettivamente non priva di difficoltà di valutazione come ad esempio nel caso di un docente che svolga la propria attività anche in laboratori per i quali, anche se formato come SPP, potrebbe non avere una formazione sufficiente sui rischi delle specifiche attrezzature esistenti e sui principi della BBS (Behavior-Based Safety ), utili per svolgere al meglio i compiti da preposto nei riguardi degli studenti.
Infine si richiama l’attenzione sulla considerazione che i pareri della Commissione costituiscono - a norma dell’Art 12 comma 3 - criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza e quindi sono idonee ad evitare sanzioni in caso di controllo dell’organo di vigilanza ma non esonerano il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in caso di danni a persone la cui concausa possa essere ravvisata in una formazione incompleta del lavoratore. Sarebbe sempre quindi opportuno acquisire, in caso di esonero anche dalla formazione specifica, il parere del proprio RSPP da inserire nel DVR.