1) Legge 9 agosto 2013 n.98 - ATTUAZIONE DI PIANI DI EDILIZIA SCOLASTICA 2014-2016 (art.18 c. da 8 a 8septies)

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IN VIGORE DAL 21/8/2013 LE NUOVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE AL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D. L. 21/6/2013 N. 69 cosiddetto "decreto del fare")

E’ in vigore dal 21 agosto 2013 la legge 9 agosto 2013, n. 98 pubblicata sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 con la quale è stato convertito con modificazioni il D. L. n. 69/2013 (cosiddetto "decreto del fare") recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia nonché modifiche ed integrazioni al D. Lgs.9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e semplificazioni sull'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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L'art.18 della succitata legge, commi da 8 a 8-septies, prevede l'attuazione di piani di edilizia scolastica per gli anni 2014, 2015 e 2016.

    «8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti  immobiliari  previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili  di  cui  all'articolo  65 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli  edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici  scolastici,  anche  con strumenti previsti dall'articolo 53, comma  5,  del  decreto-legge  9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del  Consiglio  dei   ministri   e   i   Ministeri   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive modificazioni»;

 «8-bis. Al fine di predispone il piano di messa in sicurezza  degli edifici scolastici, di cui al comma 8, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2014,  2015  e  2016,  in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione  di  un  modello  unico  di  rilevamento  e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro  per  ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2014  e  2015,   dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

8-ter.  Al  fine  di  attuare  misure   urgenti   in   materia   di riqualificazione  e  di  messa   in   sicurezza   delle   istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in  cui  e' stata censita  la  presenza  di  amianto,  nonche'  di  garantire  il regolare svolgimento  del  servizio  scolastico,  ferma  restando  la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a  4-octies,  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse  destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo  articolo  11  e nelle more della completa  attuazione  della  stessa  procedura,  per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di  euro.  Per  le suddette finalita', nonche' per quelle di cui al comma 8, fino al  31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti  delle  province  interessati operano in qualita' di commissari governativi, con poteri  derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies.  

 8-quater. Le risorse previste dal  comma  8-ter  sono  ripartite  a livello regionale per essere assegnate agli enti  locali  proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni  presenti  in  ciascuna  regione  e della situazione del patrimonio edilizio scolastico  ai  sensi  della tabella 1  annessa  al  presente  decreto (BASILICATA € 2.000.000,00).  Le  quote  imputate  alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese  indisponibili  in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  entro  il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine,  gli  enti  locali  presentano alle  regioni  entro  il  15  settembre   2013   progetti   esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione  straordinaria  degli  edifici  scolastici.  La  mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle  regioni  entro  il  15 ottobre   2013   comporta   la   decadenza   dall'assegnazione    dei finanziamenti  assegnabili.  Le  risorse  resesi   disponibili   sono ripartite   in   misura   proporzionale   tra   le   altre   regioni. L'assegnazione  del  finanziamento  prevista  dal  medesimo   decreto autorizza gli enti  locali  ad  avviare  le  procedure  di  gara  con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di  affidamento  dei lavori.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze  l'elenco dei finanziamenti assegnati agli  enti  locali  e  semestralmente  lo stato di attuazione degli interventi, che sono  pubblicati  nel  sito internet dei due Ministeri.  

 8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al  comma  8- quater  entro  il  28  febbraio   2014   comporta   la   revoca   dei finanziamenti.  Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si   rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti  dalle  revoche  dei  finanziamenti  sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria.  Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle  risorse  agli  enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014,  secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.  

 8-sexies. La somma di  150  milioni  di  euro  giacente  sul  conto corrente  bancario  acceso  presso  la  banca  Intesa  Sanpaolo  Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo  speciale  per  la  ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25  ottobre  1968, n. 1089, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il  31 gennaio 2014 per essere riassegnata al  Fondo  unico  per  l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del  decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti variazioni di bilancio.  Le  ulteriori  somme  disponibili  all'esito della  chiusura  della  gestione  stralcio  del  FSRA  sono   versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali.  

 8-septies. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: "non possono effettuare  spese  di  ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media  negli  anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili  e  arredi,"  sono  inserite  le seguenti:  "se  non  destinati  all'uso  scolastico  e  dei   servizi all'infanzia,"»;

Allegati:
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A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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