4 giugno 2010 il Garante della Privacy pubblica un vademecum per la privacy a scuola

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Il 4 giugno 2010 il Garante della Privacy pubblica un vademecum per la privacy a scuola.

“La privacy tra i banchi di scuola”

Si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere?

A questi e ad altri quesiti risponde il nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla scuola. Scritta con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile, la guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy.

La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni.

Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla società di crescere nel rispetto reciproco.

Questa sfida positiva – nella scuola – riguarda anche il “corretto trattamento dei dati personali”. Un’espressione che può sembrare asettica, ma che in realtà costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza.

La guida del Garante privacy

Oltre a chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la guida fornisce indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante. Per facilitarne la consultazione, la guida è organizzata in cinque brevi capitoli (Regole generali, Voti ed esami, Informazioni sugli studenti, Foto audio e video, Sicurezza e controllo) che riportano regole ed esempi, e in due sezioni “di servizio” (Parole chiave, Per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento.

L’opuscolo in formato cartaceo può essere richiesto all’Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza di Monte Citorio n. 123, lunedì-venerdì ore 10,00-13,00 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Di seguito il comunicato:

La privacy tra i banchi di scuola: il vademecum del Garante

Presentazione

Nelle scuole, di ogni ordine e grado, vengono trattate giornalmente numerose informazioni sugli studenti e sulle loro famiglie, sui loro problemi sanitari o di disagio sociale, sulle abitudini alimentari.

A volte può bastare una lettera contenente dati sensibili (quelli più delicati) su un minorenne, o un tabellone scolastico con riferimenti indiretti sulle condizioni di salute degli studenti, per violare anche involontariamente la riservatezza, la dignità di una persona.

Al tempo stesso, “la privacy” è stata talvolta utilizzata in maniera impropria, per non rendere pubbliche determinate informazioni, come i risultati scolastici e quelli degli esami.

Con un vademecum dal titolo “La Privacy tra i banchi di scuola”, Il Garante per la protezione dei dati personali intende offrire un contributo a favore di una comunità scolastica che possa promuovere il rispetto reciproco e tutelare il diritto degli studenti alla riservatezza.

Informazioni sugli studenti, riprese audio e video, trattamento dei dati, diritto di accesso, sono alcuni dei punti trattati nel vademecum, che raccoglie in un unico documento indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante in tema di privacy a scuola.

Scritta con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile, la guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy.

REGOLE GENERALI

Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche

Le scuole hanno l’obbligo di far conoscere agli studenti e alle loro famiglie – se gli studenti sono minorenni – come usano i loro dati personali.

Devono cioè rendere noto, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano.

Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti.

Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.

Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli sensibili e giudiziari – devono essere trattate con estrema cautela, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle “rilevanti finalità pubbliche” che si intendono perseguire.

Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche private

Per poter trattare i dati personali le scuole private sono obbligate non solo a presentare un’informativa completa, ma anche a ottenere il consenso puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati (studenti maggiorenni, famiglie…).

Nel caso di trattamento di dati giudiziari e sensibili, gli istituti privati sono tenuti a rispettare anche le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante, le quali esplicitano i trattamenti consentiti. È possibile, ad esempio, elaborare informazioni sulle convinzioni religiose degli studenti, al fine di permettere la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.

Diritto di accesso ai dati personali

Anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (la scuola) anche tramite suoi incaricati o responsabili. Se non si ottiene risposta, o se il riscontro non è sufficiente, è possibile rivolgersi alla magistratura ordinaria o al Garante.

A tale proposito, è opportuno precisare che l’accesso agli atti amministrativi non è regolato dal Codice della privacy, né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Come indicato nella legge n. 241 del 1990 (e successive modifiche) spetta alla singola amministrazione valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un “interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscibilità degli atti.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Allegati:
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A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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