1 gennaio 2012- Certificati e dichiarazioni sostitutive

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Dal 1° gennaio 2012 entra in vigore (salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36) la legge 12 novembre 2011, n. 183.

Fra le altre nuove norme in vigore quelle relative a certificati e dichiarazioni sostitutive (art. 15).

Art. 15, c. 1, Legge 183/11:

Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi: «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“»; b) all’articolo 41, il comma 2 è abrogato; c) all’articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato (L)»; d) nel capo III, sezione III, dopo l’articolo 44 è aggiunto il seguente: «Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d’ufficio di informazioni) – 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»; e) l’articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72. (L) – (Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli). – 1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amminisrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione»; f) all’articolo 74, comma 2: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»; 2) è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02 (L)».

A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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