DECRETO INTERMINISTERIALE 6 marzo 2013 : CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI

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Qualificazione dei formatori, pubblicato il decreto interministeriale      

            Il Ministero del Lavoro ha annunciato con comunicato, comparso sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 2013, la pubblicazione del decreto interministeriale 6 marzo 2013 (in allegato alla notizia) che detta i "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro".
Con il varo del decreto interministeriale 6 marzo 2013 (per maggiore approfondimento vedi notizia collegata) e, quindi, con l'emanazione ufficiale dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, si può considerare compiuto l'iter di definizione relativo alla «durata, i contenuti minimi e le modalità» riferiti alla formazione dei lavoratori, delineati all'interno dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Il decreto, firmato dal ministro del Lavoro e della Salute, è reperibile anche nel sito internet del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella sezione "Sicurezza nel lavoro".
I requisiti richiesti ai formatori sono stati sanciti dalla Commissione consultiva permanente il 18 aprile 2012 e dovranno sostituire quelli stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. In base all'articolo 1 del decreto 6 marzo 2013, si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito del Diploma di scuola secondaria di secondo grado (con clausola di salvaguardia per chi già svolge l'attività di formatore) ed uno dei sei requisiti individuati nell'Allegato al Decreto.
Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011
I requisiti sono stati approvati in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008. Si tratta di requisiti minimi che non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell'avviso del decreto (avvenuta con comunicato del ministero del Lavoro in GU n. 65 del 18 marzo).
 
Il decreto entrerà in vigore a dodici mesi dalla data della pubblicazione dell' avviso nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, e quindi il 18 marzo 2014. All'articolo 4 si specifica che per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto "i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato" al decreto 6 marzo 2013. In allegato alla notizia il testo del decreto ed un approfondimento dal titolo: "Formatori le novità. Via libera ai criteri di qualificazione" sui requisiti di qualificazione dei formatori, pubblicato sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro 5 2012,a cura di G. Galli.   
 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: La nuova qualificazione dei formatori secondo il D.I. 6/3/2013 Frascheri Cinzia, aprile 2013
Allegati:
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A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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