DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE -Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104

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Oggetto: divieto di fumo nei locali interni ed esterni degli istituti scolastici statali e paritari.

Il Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (13G00147)” -  GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013 - entrato in vigore il 12/09/2013, impone all’art. 4, in materia di  “Tutela della salute nelle scuole” , che il divieto di fumo (già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari.

Lo stesso articolo 4 al comma 2  vieta l'utilizzo delle sigarette  elettroniche  nei  locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale; chiunque violi il divieto di fumo di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n 584 e successive modificazioni. In particolare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’utilizzo delle sigarette elettroniche, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo

Per gli adempimenti di competenza dei Dirigenti Scolastici si ricorda la  Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”. (Gazzetta Ufficiale N. 300 del 23 Dicembre 2004).

Come riportato in tale circolare il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile  in  Italia  e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità  pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi  danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al  fumo  di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.

La  Circolaredel Ministero della Salute ribadisce che gli obblighi di legge (attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione) ricadono sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati, cui spetta anche l’apposizione dei cartelli indicanti il divieto di fumo, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004. (GU n. 303 del 28-12-2004) 

A tale proposito si rappresenta che in generale le aree di pertinenza degli istituti scolastici comprendono almeno  tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni.

Non è inutile raccomandare di informare  delle disposizioni vigenti in materia anche gli studenti delle singole classi e di lasciare  traccia di tale comunicazione sul registro di classe.

Infine si sottolinea che la questione assume notevole rilevanza anche sul piano educativo. Infatti il personale, che dovesse contravvenire  al divieto di fumare nell’Istituto, metterebbe  in atto un comportamento certamente diseducativo nei confronti degli studenti in tal modo  indotti ad ignorare precise disposizioni di Legge, oltre che  costretti a divenire fumatori passivi con danno per la loro salute. Tale circostanza  contraddirebbe  notevolmente il ruolo educante che tutto il personale della scuola è chiamato ad assolvere.

 

 

A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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