Quesito - Quesito di un R.S.P.P.:modalità con cui un Dirigente Scolastico deve ottemperare alla formazione

Quesito di un R.S.P.P.:modalità con cui un Dirigente Scolastico deve ottemperare alla formazione

 

Quesito di un R.S.P.P.

L'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, che ha disciplinato la formazione, impone per tutti i lavoratori un minimo n° di ore di formazione ai sensi dell'art.37 del D.Lgs 81. Nel caso della scuola (rischio medio) i lavoratori sono obbligati a fare una formazione di n.4 ore generale più ulteriori n.8 ore di formazione specifica (!!!!) per complessive n.12 ore. Tralasciando ogni commento a queste prescrizioni, desidererei conoscere il VS parere (il sottoscritto è RSPP) in ordine alle modalità con cui un Dirigente Scolastico deve ottemperare a queste prescrizioni. Come si fa a prevedere n.12 (sic!!!) ore di formazione per tutti i lavoratori? Senza parlare dei preposti che sono obbligati ad ulteriore formazione specifica. Può un Dirigente scolastico caricarsi di questi obblighi senza il sostegno del ministero? E i fondi? Si può incaricare il RSPP o altre figure di tenere i corsi se hanno i requisiti richiesti? O il D.S. deve sentire comunque gli Organismi paritetici?

 

Risposta a cura di Domenico Mannelli e Pasquale Costante

L'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, che ha disciplinato la formazione, impone per tutti i lavoratori un minimo n° di ore di formazione ai sensi dell'art.37 del D.Lgs 81. Tale accordo non è esente da criticità tra le quali quelle di costituire un onere economico non indifferente ,  non solo per la scuola, ma per tutte le aziende. D'altra parte la tutela della sicurezza e della salute non può essere secondaria alle motivazioni economiche e il dirigente scolastico, in quanto  datore di lavoro, non può giustificare un rischio non accettabile invocando la mancanza di fondi .

Nel caso specifico della scuola, una ulteriore criticità è costituita dall'avere apparentemente realizzato una amalgama nel quale confluiscono tutti i lavoratori della scuola. Ma a ben leggere il provvedimento non è assolutamente così e la responsabilità della durata effettiva di formazione continua a ricadere sul RSPP come proposta  a norma dell'art 33 comma 1 lettera d del D. Lgs. 81/08 e sul dirigente scolastico come realizzazione. Infatti il provvedimento precisa che i contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entita' dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario. Il provvedimento prevede però anche che i lavoratori di aziende - a prescindere dal settore di appartenenza - che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

Infine , per quanto riguarda l'ultima parte del quesito, allo stato attuale l'RSPP con tre anni di svolgimento della funzione può fare il docente così pure coloro che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro ma è di prossima emanazione  un provvedimento che allargherà e definirà meglio i requisiti dei docenti.

Il progetto formativo deve essere comunicato obbligatoriamente all'organismo paritetico che potrà esprimersi in merito entro quindici giorni.

Infine è bene ricordare che non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione  i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità' di svolgimento dei corsi.