RESPONSABILITA' DEL medico competente

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VdR e ruolo del medico competente

Cassazione penale, sez. III,15 gennaio 2013, n. 1856,Pres. Mannino, Rel. Ramacci

Valutazione del rischio - Medico competente - Obbligo di collaborazione - Programmazione sorveglianza sanitaria - Attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori - Valutazione ai fini della responsabilità penale - Obbligo - Sussiste - Responsabilità - È tale

Al medico competente non è affatto richiesto l’adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l’esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. Viene così delimitato l’ambito degli obblighi imposti dalla norma al “medico competente”, adempiuti i quali, l’eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 55, comma 1, lett.A.

 

È interessante la sentenza della Suprema Corte di Cassazione in quanto ha compiuto un’attenta e condivisibile analisi del ruolo  del medico competente, figura che con il D.Lgs. n. 81/2008 e, ancor di più, con le modifiche del D.Lgs. n. 106/2009 ha assunto un ruolo centrale nell’ambito della valutazione dei rischi. Nel caso di specie il Tribunale aveva condannato un medico competente alla pena dell’ammenda, riconoscendolo responsabile della contravvenzione di cui all’art. 25, comma 1, lettera a), in relazione al D.Lgs. n.81/2008, art. 58, comma 1, lettera e), come  modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, art. 41,perché, in qualità di “medico competente” presso l’azienda, «non collaborava con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro»

L’interessato era ricorso per cassazione, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 81/2008, art.25, lettera a), osservando che il generico riferimento del dato normativo al dovere di collaborazione del “medico competente” con il datore di lavoro deve presupporre un compito ausiliario e accessorio, poiché il medico è privo di poteri coercitivi sull’obbligato principale (datore di lavoro o responsabile della sicurezza),cosicché l’ambito di imputazione di responsabilità deve essere delimitato tenendo  conto di questa particolare posizione che ha impedito allo stesso di sostituirsi all’obbligato principale e non ha previsto alcun obbligo di denuncia o di segnalazione alle autorità preposte.

Da questo conseguirebbe « la necessità di valutare la responsabilità del “medico competente” in relazione al contegno di volta in volta tenuto dall’obbligato principale, che è il soggetto cui spetta richiederne la collaborazione, quando effettivamente egli l’abbia resa possibile ».

Se così non fosse, la collaborazione del “medico competente” implicherebbe anche un’attività di tipo propositivo, comportante la sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte concernenti la valutazione dei rischi che coinvolgono le proprie specifiche competenze in campo sanitario.

A questo proposito ha sottolineato che questa « interpretazione amplierebbe oltremodo il significato del termine “collaborazione” utilizzato dal legislatore, mentre rimarrebbero comunque sottratte dall’ambito di operatività della disposizione tutte le ipotesi di collaborazione  inadeguata, incompleta o erronea. Un ulteriore limite per il “medico competente” sarebbe inoltre rappresentato dalla impossibilità di ottenere informazioni diverse da quelle che è possibile ottenere dal datore di lavoro o dall’espletamento della propria attività, mentre serie difficoltà si presenterebbero nel dimostrare l’eventuale omissione, in mancanza  di indicazioni specifiche sulla forma delle eventuali segnalazioni effettuate dal medico nello svolgimento della funzione propositiva  così attribuitagli ».

La Corte ha rigettato il ricorso con ampia motivazione, osservando in sostanza che « al medico competente non è affatto richiesto l’adempimento di un obbligo altrui », quindi, del datore di lavoro, «quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l’esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria ».

In questo modo è stato delimitato l’ambito degli obblighi imposti dalla norma al “medico competente”, adempiuti i quali l’eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a propria esclusiva responsabilità penale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art. 55, comma 1, lettera a). Infatti, è evidente che, « avuto riguardo all’oggetto della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve essere necessariamente coadiuvato da soggetti quali, appunto, il “medico competente”, portatori di specifiche conoscenze professionali tali da consentire un corretto espletamento dell’obbligo mediante l’apporto di qualificate cognizioni tecniche.

L’espletamento di tali compiti da parte del “medico competente” comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può essere limitato, ad avviso del Collegio, a un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo richiesto resta limitato alla specifica qualificazione professionale ».

La sentenza è sostanzialmente condivisibile, il ruolo del medico competente ha assunto, nel corso dell’evoluzione normativa, una posizione sempre più centrale nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

È opportuno evidenziare che la figura del medico competente era stata introdotta con compiti ben più limitati dal D.P.R. n.303/1956 il quale, all’art. 33, aveva attribuito a questo soggetto la competenza in tema di valutazione delle condizioni di salute, avuto riguardo alle sostanze alle quali il lavoratore era esposto, sia la coadiuvazione del datore di lavoro e dirigente (tenendo conto dell’esito delle visite effettuate), nell’individuazione dei rimedi, da adottare contro le sostanze tossiche o infettanti o comunque nocive, escludendo, quindi, una posizione meramente esecutiva e attribuendo al “medico competente” un ruolo propulsivo che determinava, quale conseguenza, l’assunzione di una autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria (si veda Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5037).

Infine, con il D.Lgs. n. 81/2008, si è giunti ad attribuire compiti ben più rilevanti al medico competente, come definiti dall’art. 25, lettera a) , compiti tanto importanti da essere assistiti da sanzione penale di natura contravvenzionale introdotti con il D.Lgs. n. 106/2009, e questo perché la valutazione dei rischi è attribuita, dall’art. 29, al datore di lavoro il quale, non potendo delegare questo incombente, deve essere necessariamente coadiuvato da soggetti quali, appunto, il “medico competente”, portatori di specifiche conoscenze professionali tali da consentire un corretto espletamento dell’obbligo mediante l’apporto di qualificate cognizioni tecniche.

Secondo il parere della S.C. « L’espletamento di tali compiti da parte del “medico competente” comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può essere limitato, a un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo richiesto resta limitato alla specifica qualificazione professionale ».

Del resto, l’importanza del ruolo sembra essere stata riconosciuta dallo stesso legislatore il quale, nel modificare l’originario contenuto dell’art. 58, ha introdotto la sanzione penale solo con riferimento alla valutazione dei rischi.

Pertanto, la sentenza è condivisibile e apprezzabile per le argomentazioni svolte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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