Vie di circolazione

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Vie di circolazione -

Cassazione penale, sez. IV,8 febbraio 2013, n. 6363,Pres. Marzano, Rel. D’Isa

Prevenzione infortuni - Luogo di lavoro - Vie di circolazione - Garanzia di movimenti e di manovre sicure per pedoni e veicoli - Significato - Valutazione

In tema di vie di circolazione esterne (Punto 1.8.3. dell’Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008), per garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli è necessario predisporre adeguate misure tra cui, necessariamente, la segnalazione, con cartelli o altri avvertimenti, delle vie di circolazione degli automezzi con l’individuazione del relativo tracciato, in modo da far comprendere ai lavoratori-pedoni quale è il percorso che debbono seguire per evitarli e, a loro volta, seguire quello a essi destinato (fattispecie di investimento di lavoratore a piedi, al centro di un piazzale, da un autocarro, in fase di manovra in retromarcia).

 Il dipendente di una ditta era stato investito e urtato da un autocarro, in fase di manovra in retromarcia. Al datore di lavoro era stata contestata la violazione dell’art. 11, comma 3,D.P.R. n. 547/1955 (attuale punto 1.8.3, Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008, secondo il quale «I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro »), alla quale era seguita la condanna nei due gradi del giudizio di merito.

In realtà, era accaduto che le vie di circolazione, in quanto non sufficientemente libere da ingombri e da ostacoli, non avevano garantito che i movimenti dei pedoni e dei dipendenti e le manovre dei veicoli avvenissero in modo agevole e sicuro.

Con il ricorso per Cassazione l’imputato aveva sostenuto che la norma contestata non atteneva alla vicenda infortunistica esaminata,limitandosi a prescrivere l’obbligo di una concezione sicura delle vie di circolazione, senza riguardare l’ipotesi del loro concreto ingombro.

Inoltre, aveva dedotto che la propria condotta omissiva non era collegabile casualmente con l’evento lesivo. L’investimento del lavoratore, infatti, era accaduto indipendentemente dalla presenza di camminamenti, in quanto la parte offesa aveva tenuto una condotta in spregio alle più elementari norme di diligenza, attraversando il piazzale (di rilevanti dimensioni) proprio mentre l’autocarro stava effettuando la manovra di retromarcia, tanto che l’investimento era avvenuto al centro del piazzale.

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Dopo aver premesso che, in base alle testimonianze, era risultato che le vie di circolazione destinate ai veicoli non erano adeguatamente segnalate e separate dai percorsi pedonali, nè erano predisposti cartelli di segnalazione adeguati o camminamenti pedonali, la Cassazione ha affermato che «per garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli è necessario predisporre adeguate misure tra cui, necessariamente, la segnalazione, con cartelli o altri avvertimenti, delle vie di circolazione degli automezzi con l’individuazione del relativo tracciato, in modo da far comprendere ai lavoratori-pedoni quale è il percorso che debbono seguire per evitarli e, a loro volta, seguire quello a essi destinato ». Secondo i Giudici di legittimità, il soddisfacimento di questo risultato deve essere perseguito dal datore di lavoro anche in base alla previsione dell’art. 2087,c.c. (obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa,tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori), nonché delle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza, per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.

Quindi, sull’imputato gravava l’obbligo di verificare la sussistenza di eventuali condizioni di insicurezza per i lavoratori operanti sul piazzale di deposito dei materiali edili, derivante dalla circolazione dei mezzi meccanici. Per di più era risultato che il piazzale era frequentato anche da non addetti ai lavori che ben difficilmente, non essendo a conoscenza dello svolgimento delle attività di carico e di scarico di materiali edili nel deposito a mezzo di veicoli meccanici, avrebbero potuto rendersi conto, in assenza di segnali, qual era il percorso da seguire. D’altro canto, hanno condivisibilmente sottolineato i Giudici, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi di lavoro e che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa dieventi dannosi. Le disposizioni prevenzionali devono essere considerate emanate nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa.

Quanto alla pretesa abnormità della condotta del lavoratore infortunato, la Cassazione ha aderito alla prospettazione dei Giudici di merito, i quali avevano escluso che l’infortunio avesse avuto origine dalla condotta sconsiderata e negligente del lavoratore, mettendo in evidenza che se al lavoratore a piedi fosse stata adeguatamente segnalata la via da percorrere, diversa da quella dell’autocarro, l’infortunio non sarebbe accaduto.

 

 

 

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A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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