PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE- RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

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PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE- RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Nota prot. n. P1161/4122 Sott. 32 del13/2/93

In riscontro alle note cui si risponde, si comunica che è stato esaminato il quesito inoltrato a Codesto Ispettorato da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste relativo alle attività scolastiche preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 26/8/1992 e che sono in possesso del Nulla Osta Provvisorio di Prevenzione Incendi.

In relazione al vigente quadro normativo che consente ad una scuola preesistente al 10 dicembre 1984 di poter continuare a funzionare con la sola osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi (Allegato A al D.M. 8/3/1985), i Comandi VV.F. hanno l’obbligo di riferirsi a tali condizioni minime di sicurezza per ritenere agibile o meno una struttura scolastica preesistente alla data sopra citata.

Stante però che tali attività sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, la cui richiesta costituiva un adempimento dovuto all’atto della presentazione della istanza di rilascio del N.O.P., i Comandi hanno lo specifico obbligo di effettuare sopralluoghi di controllo.

In tale fase dovranno accertare la sussistenza delle misure più urgenti ed essenziali e contemporaneamente dovranno essere impartite le eventuali prescrizioni, ai sensi dell’art. 13 del D.M. 26/8/1992 ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Le irregolarità rilevate relativamente alle misure più urgenti ed essenziali dovranno essere comunicate all’Autorità Amministrativa (Prefetto e Sindaco) competente a disporre l’eventuale sospensione dell’attività, nonché i termini entro i quali realizzare le misure di sicurezza necessarie all’agibilità.

Qualora si riscontrassero violazioni penalmente sanzionabili, il Comando è tenuto a segnalare l’illecito all’Autorità Giudiziaria.

 

Punto 1.1 - Edifici esistenti - Nota prot. n. P13216/4122 Sott. 32 del 2/9/93

Con riferimento al quesito formulato con la nota di pari oggetto indicata a margine, si fa presente che dall’articolato del punto 1.1 del decreto in argomento si evince che si intendono per edifici "di nuova costruzione" quelli "i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l’entrata in vigore del presente decreto".

Pertanto, nel caso di edifici per i quali tali approvazioni siano state richieste prima di tale data, gli stessi andranno adeguati alle disposizioni del punto 13 del citato decreto, entro i termini previsti, in quanto i relativi progetti sono stati redatti in ottemperanza alle disposizioni vigenti precedentemente a tale atto.

 

Impianti elettrici di sicurezza a servizio di un edificio scolastico - Nota prot. n. P14163/4122 Sott. 32 del 9/12/93

In relazione alle note cui si risponde, concernenti il quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 10 Novembre 1993, si comunica che, concordando con le valutazioni di codesto Ispettorato Regionale VV.F. (*), l’illuminazione di sicurezza deve essere installata anche nelle aule.

(*) anche le aule devono essere dotate di illuminazione di sicurezza, sia pure limitata alla segnalazione dei vani di uscita dalle stesse

 

Nota prot. nr. P17834/19639/85764 Sott. 176 del 12/1/94

Con riferimento alle note cui si risponde, in attesa dell’emanazione di una normativa a carattere generale e su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 10/11 c.a., si comunica che per le aule con numero massimo di persone pari a 25 non si applicano le disposizioni riportate all’art. 5.6 – 3° comma – del D.M. 26/8/1992 che prevedono la realizzazione di una porta avente larghezza almeno di 1,20 m che si apra nel senso dell’esodo.

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Nota prot. nr. P1944/4122 Sott. 32 del 14/9/94

 Con riferimento al quesito posto con la nota indicata a margine, si precisa che:
  •  tutti gli spazi per esercitazione, ove si manipolano e/o utilizzano sostanze infiammabili e/o esplosive, devono avere i requisiti di aerazione previsti al punto 6.1 del D.M. 26/8/1992 e devono essere considerati laboratori;
  •  un impianto a becchi bunsen, alimentato a gas con densità inferiore a 0,8, è soggetto all’applicazione della circ. 68/69 se i becchi sono in numero tale da superare la potenza termica di 30.000 kcal/h;
  •  così come previsto all’ultimo capoverso del punto 1.2, le prescrizioni tecniche si applicano alle attività scolastiche in funzione della capienza dei singoli edifici tra loro non comunicanti. Agli edifici con capienza inferiore a 100 persone si applicano le disposizioni impartite al punto 11 del decreto in argomento.
 

Spazi per esercitazione - Nota prot. nr. P1940/4122 Sott. 32 del 14/9/94

Con riferimento al quesito formulato con la nota di pari oggetto indicata a margine, nel ricordare che i quesiti devono pervenire a questo ufficio direttamente dall’Ispettorato competente per territorio, si ribadisce l’obbligo di separare con strutture REI 60 tutti gli spazi per esercitazione , indipendentemente dallo specifico tipo di materiale in essi depositato o installato (*).

 (*) anche per quegli spazi adibiti ad esercitazioni con ridotto o nullo carico d’incendio (laboratori di informatica, di meccanica, di costruzioni, ecc.).

 

Punto 11 – Scuole di tipo "0" - Nota prot. nr. P2160/4122 Sott. 32 del 19/12/95

In riferimento al quesito formulato con la nota indicata a margine questo ufficio manifesta il proprio concorde avviso con le valutazioni espresse da Codesto Ispettorato circa la necessità di installare porte apribili nel senso dell’esodo anche nelle scuole classificate di tipo "0"  nell’allegato al D.M. 26 agosto 1992.

 

art. 6.1 "… aerazione permanente di 1/20 della superficie …." - Nota prot. nr. P22/4122 Sott. 32 del 19/01/96

Si fa riferimento al quesito di pari oggetto per rappresentare il parere concorde di questo ufficio con le argomentazioni espresse in merito da Codesto Ispettorato Regionale VV.F. (*)

(*) Non è possibile applicare le norme UNI 7129, anziché l’art. 6.1 del D.M. 26/8/1992 al fine di stabilire la superficie di aerazione permanente nelle aule scolastiche adibite a laboratori. È necessario applicare le norme del decreto, stante la specificità delle medesime, e la presenza di numerosi allievi.

 

 Punto 2.4 - Separazioni - Nota prot. nr. P1682/4122 Sott. 32 del 10 settembre 1996

Si fa riferimento al quesito di pari oggetto pervenuto con le note indicate al margine per chiarire che, a parere di questo Ufficio, il personale addetto alla gestione e custodia delle strutture scolastiche ricade nella previsione del punto 2.4 del decreto in argomento. (*)

Si ritiene, che, anche per quanto riguarda il secondo punto del quesito, il locale destinato al culto e non aperto al pubblico debba essere considerato pertinente all’attività scolastica

(*) Le disposizioni relative ai locali destinati all’alloggio del custode di cui al comma 4 dell’art. 2.4 sono estendibili ai locali destinati all’alloggio del personale religioso residente addetto anche alla gestione ed alla custodia delle strutture scolastiche.

 

Norme di prevenzione incendi da attuarsi per gli asili nido - Nota prot. nr. P1991/4122 Sott. 32 del 14/10/97

Con le note indicate a margine, codesti uffici hanno posto un quesito inerente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli asili nido e relativa normativa tecnica da applicare.

Al riguardo, sentito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella seduta del 23 settembre 1997, acquisito il parere dell’Ufficio Studi, affari legislativi ed infortunistica di questa Direzione, si ritiene che gli asili nido non possono essere ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, non trattandosi di attività scolastica, prevista quest’ultima solamente a partire dai 3 anni (scuola materna, elementare, ecc.), né nel punto 86  del suddetto decreto considerato che, pur essendo i fruitori non autosufficienti e bisognevoli di assistenza e di controlli sanitari, il parametro preso in considerazione per determinare l’assoggettabilità di ospedali, case di cura e simili (numero di posti letto) non trova riscontro nel caso degli asili nido.

Premesso quanto sopra gli asili nido, stante la presenza di lavoratori, dovranno rispettare in ogni caso la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni).

 

 Punto 6.3.0 – Radiatori individuali a gas - nota prot. n. P1018/413419 settembre 2000,

Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio Prot. n. P1400/4134, sott. 58 del 2 marzo 2000, si comunica che la problematica indicata in oggetto è stata esaminata dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo, il suddetto Comitato ha stabilito che gli apparecchi denominati radiatori individuali a gas, anche se di tipo C, sono assimilabili alle stufe e pertanto non possono essere utilizzati negli ambienti scolastici ai sensi del punto 6.3.0 del D.M. 26 agosto 1992.

 

Punto 5.5 - Larghezza delle scale di esodo negli edifici scolastici - Nota prot. nr. P75-117/4122 Sott. 32 del 12/02/01

Con riferimento alle note riportate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesto Comando Provinciale VV.F.(*) ritenendo che il dimensionamento della larghezza totale delle scale in edifici scolastici a tre piani fuori terra debba essere determinato sulla base del massimo affollamento ipotizzabile in uno dei piani serviti dalle scale.

Il dimensionamento delle uscite a piano terra dovrà invece tenere conto del massimo affollamento previsto a tale livello, oltre all’eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori, qualora queste non immettano direttamente all’aperto.

(*) per edifici che occupano non più di tre piani terra, la determinazione della larghezza totale delle scale utilizzabili per l’esodo di emergenza (scale protette e non, scale a prova di fumo, scale di sicurezza esterne) vada condotta con il criterio stabilito dal primo capoverso del p.to 5.5.

 

Scala di sicurezza esterna - Nota Prot. n. P702/4122 Sott. 32 del 27.06.01

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando V.V.F. di Treviso (*) in merito alla scala esterna a servizio dell’Istituto scolastico … omissis …, si ritiene che detta scala una volta adeguata con gli interventi proposti, abbia caratteristiche costruttive tali da poter essere assimilata ad una scala di sicurezza esterna.

Si rimanda alle valutazioni del Comando V.V.F. di Treviso in merito alla necessità di prescrivere il requisito di resistenza al fuoco per la parete, compresi i relativi infissi, su ci è attestata la scala, prendendo a riferimento i criteri previsti al punto 4.5.4 del D.M. 19 agosto 1996, i quali sono utilizzabili, in linea di massima, anche per le altre attività civili soggette ad affollamento di persone.

(*) Il quesito chiedeva di indicare quali caratteristiche debba possedere, dal punto di vista della sicurezza antincendio, una scala di emergenza esterna nei casi in cui la stessa risulta a servizio di un’attività non normata e nei casi in cui, pur trattandosi di attività normata, la regola tecnica non detta specifiche disposizioni in materia: in particolare si chiedeva:

-Se la scala debba essere completamente aperta o se possa essere racchiusa anche da pareti pur dotate di idonee superfici di aerazione permanente atte a garantire una sufficiente ventilazione naturale;
 - Se la parete su cui è attestata la scala debba avere caratteristiche di resistenza al fuoco;
 - Se previa opportuna valutazione del caso specifico, possano essere estesi anche in altri ambiti i criteri previsti dal p.to 4.5.4 dell’allegato al D.M. 19/8/1996 per i locali di pubblico spettacolo.

 

Ente obbligato a richiedere il rilascio del c.p.i. per edifici adibiti a scuole pubbliche - Nota prot. nr. P 902/4122 sott. 32 del 14/08/00

Nel riscontrare il quesito formulato dal Comando VV.F. di Padova, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Interregionale VV.F in quanto pienamente conforme alla vigente normativa in materia. (*)

(*) Il quesito chiede di chiarire a chi spetti tra il Preside e l’Amministrazione proprietaria l’obbligo della richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi.

Il disposto del primo comma dell’art. 5 del D. Legge 27/02/87 n. 51 (convertito in legge dalla L. 13/04/87 n. 149) può essere esteso anche al rilascio del C.P.I. e pertanto la richiesta deve essere inoltrata dall’Amministrazione Provinciale, essendo a carico del Presidente gli obblighi gestionali connessi con l’esercizio dell’attività (D.lvo 626/94, art. 5 DPR 37/98, D.Nin. Pubblica Istruzione 29/09/88 n. 382, p.to 12 dell’allegato al DM 26/08/82, etc.)

 

Larghezza delle scale di esodo negli edifici scolastici - Nota prot. nr. P75-117/4122 Sott. 32 del 12/02/01

Con riferimento alle note riportate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesto Comando Provinciale VV.F ritenendo che il dimensionamento della larghezza totale delle scale in edifici scolastici a tre piani fuori terra debba essere determinato sulla base del massimo affollamento ipotizzabile in uno dei piani serviti dalle scale.

Il dimensionamento delle uscite a piano terra dovrà invece tenere conto del massimo affollamento previsto a tale livello, oltre all’eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori, qualora queste non immettano direttamente all’aperto.

 

DM. 26 agosto 1992 punto 5.6, comma 2) e punto 6.1, comma 9). – Locali per esercitazioni dove vengono utilizzati gas combustibili - Nota prot. nr. P832/4122 Sott. 32 di agosto 2000

In riferimento alla nota di cui a margine, relativa alla richiesta di chiarimenti sui punti del decreto citato in oggetto si concorda con il parere espresso dal Comando VV.F di Treviso ed inoltre si chiarisce quanto segue:

A. nelle aule per le esercitazioni dove sono presenti e vengono utilizzati becchi Bunsen non è obbligatoria la realizzazione dell’uscita che adduca direttamente in luogo sicuro. A tal proposito si allega la risposta inviata alla provincia di Brindisi in data 20 ottobre 1998;

B. le medesime aule e laboratori non necessitano di aperture di aerazione permanenti pari ad un ventesimo della superficie in pianta del locale, così come chiarito al punto 2 dell’allegato "A" della lettera-circolare prot. n° P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996, anche quando per l’alimentazione dei fornelli o becchi Bunsen il gas utilizzato sia il GPL invece del gas naturale. In merito si allega la risposta inviata all’Ispettorato Regionale V.V.F per la Sardegna in data 27 febbraio 1998.

allegato 1. - Nota prot. n. P1287/4122 sott. 32 del 20 ottobre 1998 DM 26/8/92 e lettera – circolare n. P2244/4122 sott. 32 del 30/10/96. Richiesta chiarimenti

Con riferimento alla nota indicata a margine si concorda con codesto Ufficio nel ritenere che i laboratori ove sia previsto l’utilizzo di becchi Bunsen alimentati da gas di rete, non necessitano dell’uscita che adduca in luogo sicuro, di cui al punto 5.6 dell’allegato al DM in oggetto, a condizione che all’interno di detti laboratori non vi siano depositate sostanze esplosive e/o infiammabili.

allegato 2. - Nota prot. n. P200/4122 sott. 32 del 27 febbraio 1998 - DM 26/8/92 e lettera circolare P2244/4122 del 30/10/96

Con riferimento alla nota indicata al margine con cui è stato chiesto un chiarimento interpretativo sulle due disposizioni indicate in oggetto, si fa presente che:

- si concorda sulle condizioni di utilizzazione del G.P.L. che alimenta fornelli, becchi bunsen e simili all’interno degli spazi per esercitazione significando che il chiarimento di cui alla lettera-circolare in oggetto deve essere esteso anche il gas liquefatto;

- il decreto del 1992 si applica anche agli uffici universitari, per cui anche il relativo chiarimento deve considerarsi esteso a tali fattispecie. A questo proposito, però, si soggiunge che il competente dicastero ha rappresentato la necessità di emanare disposizioni di sicurezza più aderenti alle esigenze universitarie e che, pertanto, in futuro, dovrebbero essere approvate nuove disposizioni in materia.

Lettera circolare P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996 - allegato b – deroghe in via generale Nota prot. n. P672/4122 sott. 32 del 01/06/01

Con riferimento al quesito formulato da codesto Comando VV.F., si ritiene che il computo del numero di piani fuori terra da prendere a riferimento per l’applicazione della Lettera Circolare indicata in oggetto, deve essere effettuato considerando tutti i locali pertinenti l’attività scolastica.

Pertanto dovranno essere inclusi anche i piani ove non sono ubicate aule didattiche bensì locali accessori (archivi, depositi, etc) a servizio della scuola.

 

Nota Prot. n° P1177/4122/1 sott. 3 del 30 DICEMBRE 2003 - Seminari – Assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982. – Quesito. -

Con riferimento all’argomento indicato in oggetto si ritiene che i seminari rientrino tra le attività 84 e 85 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti.

Per quanto riguarda la normativa tecnica di prevenzione incendi da rispettare si precisa che il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti ad attività scolastiche, mentre per i dormitori, non essendo gli stessi ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994, le misure di sicurezza antincendio previste per le attività ricettive turistico-alberghiere possono costituire un utile riferimento pur non essendo strettamente cogenti.

 

 Nota prot. n. P797/4122 sott. 32 del 5 luglio 2001 - DM 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica".

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Comando con la nota indicata a margine, si precisa quanto segue:

1) gli spazi per esercitazioni ricadenti nella fattispecie di cui al punto 1 dell’allegato "A" della lettera circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996, (quali ad esempio aule per disegno, informatiche, di linguistica, per esercitazioni musicali, ecc.), possono essere dotati di una sola uscita, coincidente anche con la porta di accesso, secondo quanto previsto al 3° capoverso del p.to 5.6 del D.M. 26 agosto 1992.

2) Il chiarimento riportato al citato punto 1 dell’allegato "A" della lettera circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996, è riferito unicamente agli spazi per esercitazioni come definiti al 1° capoverso del punto 6.1 del D.M. 26 agosto 1992, e non può essere esteso pertanto ad altri locali ad uso collettivo (attività parascolastiche, mense, dormitori, ecc.)

 

Nota Prot. n° P205-P354/4122 sott. 32 del 18 maggio 2004 - Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica – Caratteristiche delle strutture e dei materiali. –

QUESITO:

E’ pervenuto un quesito relativo alla resistenza al fuoco e alla reazione al fuoco richiesta per i fabbricanti destinati a palestre realizzati in struttura completamente indipendente e non comunicante con la struttura destinata alle altre attività scolastiche.
Si chiede il parere sulla possibilità di applicare, nel caso in esame, la specifica normativa sugli impianti sportivi, meno severa su questi aspetti, emanata successivamente alla normativa sui fabbricati scolastici.
Al riguardo si ritiene che possa, nel caso in esame, applicarsi la normativa sugli impianti sportivi, più recente e specifica, non esistendo alcuna comunicazione o interferenza in termini di sicurezza antincendi con la restante parte dell’edificio scolastico.
RISPOSTA:
In relazione a quanto rappresentato in ordine alla problematica di cui all’oggetto, si comunica che lo scrivente Ufficio, su precedente analogo quesito, si è espresso favorevolmente sulla possibilità di applicare – per le strutture indipendenti adibite ad attività sportiva ancorché a servizio di istituti scolastici – le norme di sicurezza di cui al D.M. 18 marzo 1996.
Allegati:
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A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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