NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA» - CHIARIMENTI APPLICATIVI E DEROGHE IN VIA GENERALE AI PUNTI 5.0 E 5.2. del D.M. 26.08.92

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  MINISTERO DELL’INTERNO - DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 - (G. U. n. 218 del 16 settembre 1992) - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia  scolastica

CHIARIMENTI APPLICATIVI E DEROGHE IN VIA GENERALE FORNITI con Lettera-Circolare prot. P954/4122 sott. 32 del 17 maggio 1996.

La lettera-Circolare fornisce chiarimenti sul numero delle uscite dagli spazi per esercitazioni nonché sulle aperture di ventilazione degli spazi suddetti. Inoltre chiarisce che cosa deve intendersi per spazi per esercitazioni ed il tipo di rete idranti da realizzare negli edifici scolastici. Fornisce infine i criteri per la concessione della deroga in via generale ai punti 5.0 e 5.2. del D.M. 26 agosto 1992. Tale procedura trova applicazione alle strutture scolastiche esistenti alla data di emanazione del disposto in questione, includendo in tale fattispecie anche quegli edifici per i quali a tale data era stato chiesto il parere preventivo.

 

5.0. - Affollamento.

Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
aule : 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività;
aree destinate a servizi : persone effettivamente presenti + 20%;
refettori e palestre : densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq.

 Deroga in via generale prevista dalla Lettera-Circolare prot. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996

Nel caso di refettori e palestre, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base delle densità di affollamento indicate al punto 5.0, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

 

 5.2. - Sistema di via di uscita.

Ogni scuola, deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro. Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.

 Deroga in via generale prevista dalla Lettera-Circolare prot. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996.

  B1) Edifici a tre piani fuori terra: limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra è ammesso che, in luogo della scala esterna o a prova di fumo, sia realizzata una scala protetta a condizione che tutte le scale siano protette e che adducano, attraverso percorsi di esodo, all'esterno. Nella gestione dell'emergenza si deve tenere conto della realtà dei predetti percorsi. Ai fini del computo della lunghezza del percorso di cui al punto 5.4, si chiarisce che non deve essere considerato il percorso interno ai vani scala protetti.

 B2) Edifici a due piani fuori terra: è ammessa la realizzazione di una sola scala, protetta, alle seguenti condizioni:
- il numero di persone complessivamente presenti al secondo piano sia commisurato alla larghezza della scala, considerando la capacità di deflusso non superiore a 50;
- il percorso di piano non sia superiore a 15 m. Sono ammessi percorsi di lunghezza non superiore a 25 m se corridoi e scale sono provvisti di rivestimenti ed arredi di classe 1ª di reazione al fuoco in ragione di non più del 50% della loro superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti e proiezione orizzontale delle scale) e di classe 0 per le restanti parti e ove ritenuto necessario, di impianto automatico di rivelazione e allarme incendio;
- il percorso da ogni punto dell’edificio fino a luogo sicuro non superi i 45 m.

 

5.6. Numero delle uscite.

Il numero delle uscite dai singoli piani dell’edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l’informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.

Chiarimento fornito con Lettera-Circolare prot. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996.

La realizzazione, sia dell’uscita che adduca direttamente in luogo sicuro che di strutture REI 60, prevista dal combinato disposto dei punti 5.6 - secondo capoverso - e 6.1 - quinto capoverso, è necessaria nel caso di spazi per esercitazioni nei quali il materiale presente costituisca rischio per carico di incendio o per caratteristiche di infiammabilità ed esplosività o per complessità degli impianti. Si chiarisce pertanto che non rientrano in tali fattispecie, ad esempio, le aule di disegno, informatiche, di linguistica, per esercitazioni musicali o similari.

 

 6.1. Spazi per esercitazioni.

Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l’attività scolastica. Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati. Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 dicembre 1961.Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché la classificazione dei locali in funzione del carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata. Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60. Le comunicazioni tra il locale per esercitazioni ed il locale deposito annesso, devono essere munite di porte dotate di chiusura automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60. Nei locali dove vengono utilizzate e depositate sostanze radioattive e/o macchine radiogene è fatto divieto di usare o depositare materiali infiammabili. Detti locali debbono essere realizzati in modo da consentire la più agevole decontaminazione ed essere predisposti per la raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di estinzione di principi di incendio. Gli spazi per le esercitazioni dove vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili devono essere provvisti di aperture di aerazione, permanente, ricavate su pareti attestate all’esterno di superficie pari ad 1/20 della superficie in pianta del locale.

 Chiarimento fornito con Lettera-Circolare prot. P954/4122 sott. 32 del 17 maggio 1996.

La realizzazione di aperture permanenti di aerazione pari ad 1/20 della superficie in pianta dei locali è necessaria nei locali ove si manipolano sostanze esplosive e/o infiammabili. A tale proposito si chiarisce che l'utilizzazione di becchi bunsen o di altri bruciatori alimentati a gas naturale non ricade in tale fattispecie. Si ricorda peraltro che le apparecchiature e le relative aperture di aerazione devono essere conformi alle norme di buona tecnica in materia di sicurezza degli apparecchi a gas e si fa presente che i locali destinati a laboratori chimici didattici e di ricerca dove si utilizzano sostanze esplosive o infiammabili devono essere dotati di impianti di ventilazione idonei ad evitare il ristagno e/o l'accumulo di gas e vapori (tossici e/o infiammabili) e di apposite cappe di aspirazione.

  

6.2. Spazi per depositi.

Vengono definiti «spazi per deposito o magazzino» tutti quegli ambienti destinati alla conservazione di materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi.

Chiarimento fornito con Lettera-Circolare prot. P954/4122 sott. 32 del 17 maggio 1996.

Si chiarisce che per "deposito" devono essere intesi gli ambienti destinati alla conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi, con l’esclusione degli archivi e delle biblioteche in cui sia prevista la presenza continuativa di personale durante l'orario di attività scolastica. Pertanto, solo nei locali con carico di incendio superiore a 30 kg/m in cui non sia prevista la presenza continuativa di personale dovranno essere realizzati gli impianti automatici di rivelazione di incendio (locali fuori terra) o di estinzione (locali interrati) come disposto dal punto 9.3. Nei depositi, inoltre, è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

 

9.0. Generalità.

Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi antincendio come di seguito precisato.

9.1. Rete idranti.

Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell’edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.

 Chiarimento fornito con Lettera-Circolare prot. P954/4122 sott. 32 del 17 maggio 1996.

Ai fini della realizzazione della rete, prescritta al primo capoverso, si chiarisce che possono essere installati naspi DN 25; l’alimentazione, in tale caso, deve garantire ai tre naspi idraulicamente più sfavoriti una pressione al bocchello di almeno 1,5 bar. Negli edifici di tipo 4 e 5 devono essere installati in ogni caso idranti DN 45.

 

 TESTO COMPLETO

LETTERA CIRCOLARE 30 OTTOBRE 1996, N. P2244/4122 SOTT. 32 MINISTERO DELL'INTERNO - (Dir. Gen. Prot. Civ. e Servizi Antincendi)

DECRETO MINISTERIALE 26 AGOSTO 1992 «NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA» - CHIARIMENTI APPLICATIVI E DEROGHE IN VIA GENERALE AI PUNTI 5.0 E 5.2.

Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in ordine all'applicazione di alcune delle misure previste dal decreto citato in epigrafe.

Al riguardo, sul conforme parere che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ha espresso nella riunione del 22-10-1996, si riportano nell'allegato "A" i relativi chiarimenti.

Inoltre, per quanto riguarda gli edifici scolastici esistenti alla data di emanazione del disposto in questione, includendo in tale fattispecie anche quegli edifici per i quali a tale data era stato richiesto il parere preventivo, si trasmettono, con l'allegato "B", le misure che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ha definito nella medesima riunione, al fine di permettere la concessione di deroghe in via generale ai punti citati nell'oggetto. Tali disposizioni, essendo in linea con i principi informativi di analoghe deroghe rilasciate nel corso del tempo, consentono ai Comandi Provinciali VVF. di procedere direttamente all'approvazione dei progetti, intendendosi accolte in via generale le deroghe alle specifiche prescrizioni del decreto in argomento.

ALLEGATO "A" CHIARIMENTI

1) Punto 5.6 - Numero delle uscite e 6.1 - Spazi per esercitazioni: la realizzazione, sia dell'uscita che adduca direttamente in luogo sicuro che di strutture REI 60, prevista dal combinato disposto dei punti 5.6 - secondo capoverso - e 6.1 - quinto capoverso, è necessaria nel caso di spazi per esercitazioni nei quali il materiale presente costituisca rischio per carico di incendio o per caratteristiche di infiammabilità ed esplosività o per complessità degli impianti.

Pertanto si chiarisce che non rientrano in tali fattispecie, ad esempio, le aule di disegno, informatiche, di linguistica, per esercitazioni musicali o similari;

2) Punto 6.1. - Spazi per esercitazioni: la realizzazione di aperture permanenti di aerazione pari ad 1/20 della superficie in pianta dei locali è necessaria nei locali ove si manipolano sostanze esplosive e/o infiammabili.

In proposito si chiarisce che l'utilizzazione di becchi bunsen o di altri bruciatori alimentati a gas naturale non ricade in tale fattispecie.

Si ricorda peraltro che le apparecchiature e le relative aperture di aerazione devono essere conformi alle norme di buona tecnica in materia di sicurezza degli apparecchi a gas e si fa presente che i locali destinati a laboratori chimici didattici e di ricerca dove si utilizzano sostanze esplosive o infiammabili devono essere dotati di impianti di ventilazione idonei ad evitare il ristagno e/o l'accumulo di gas e vapori (tossici e/o infiammabili) e di apposite cappe di aspirazione;

3) Punto 6.2 - Spazi per depositi: si chiarisce che per "deposito" devono essere intesi gli ambienti destinati alla conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi, con l'esclusione degli archivi e delle biblioteche in cui sia prevista la presenza continuativa di personale durante l'orario di attività scolastica. Pertanto, solo nei locali con carico di incendio superiore a 30 kg/m² in cui non sia prevista la presenza continuativa di personale dovranno essere realizzati gli impianti automatici di rivelazione di incendio (locali fuori terra) o di estinzione (locali interrati) come disposto dal punto 9.3. Nei depositi, inoltre, è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

4) Punto 9.1 - Rete idranti: ai fini della realizzazione della rete, prescritta al primo capoverso, si chiarisce che possono essere installati naspi DN 25; l'alimentazione, in tale caso, deve garantire ai tre naspi idraulicamente più sfavoriti una pressione al bocchello di almeno 1,5 bar. Negli edifici di tipo 4 e 5 devono essere installati in ogni caso idranti DN 45.

ALLEGATO "B" DEROGHE IN VIA GENERALE

A) Punto 5.0 - Affollamento

Nel caso di palestre e refettori, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base delle densità di affollamento indicate al punto 5.0, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

B) Punto 5.2 - Sistema di vie di uscita

B1) Edifici a tre piani fuori terra: limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra è ammesso che, in luogo della scala esterna o a prova di fumo, sia realizzata una scala protetta a condizione che tutte le scale siano protette e che adducano, attraverso percorsi di esodo, all'esterno. Nella gestione dell'emergenza si deve tenere conto della realtà dei predetti percorsi.

Ai fini del computo della lunghezza del percorso di cui al punto 5.4, si chiarisce che non deve essere considerato il percorso interno ai vani scala protetti.

B2) Edifici a due piani fuori terra: è ammessa la realizzazione di una sola scala, protetta, alle seguenti condizioni:

- il numero di persone complessivamente presenti al secondo piano sia commisurato alla larghezza della scala, considerando la capacità di deflusso non superiore a 50;

- il percorso di piano non sia superiore a 15 m. Sono ammessi percorsi di lunghezza non superiore a 25 m se corridoi e scale sono provvisti di rivestimenti ed arredi di classe 1 di reazione al fuoco in ragione di non più del 50% della loro superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti e proiezione orizzontale delle scale) e di classe 0 per le restanti parti e ove ritenuto necessario, di impianto automatico di rivelazione e allarme incendio;

- il percorso da ogni punto dell'edificio fino a luogo sicuro non superi i 45 m.

A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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