NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - CHIARIMENTI SULLA LARGHEZZA DELLE PORTE DELLE AULE DIDATTICHE ED ESERCITAZIONI.

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 MINISTERO DELL’INTERNO - DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (G. U. n. 218 del 16 settembre 1992)

"Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"

 5.6. - Numero delle uscite.

Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi nel senso dell’esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.

CHIARIMENTO FORNITO CON  LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 17 MAGGIO 1996, N. P 954/4122 SOTT. 32

 NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - CHIARIMENTI SULLA LARGHEZZA DELLE PORTE DELLE AULE DIDATTICHE ED ESERCITAZIONI.

 Con il DLgs 19 marzo 1996, n. 242, sono state apportate alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nell'art.16 sono state specificate le misure alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti.

 Al riguardo atteso quanto stabilito dal DLgs 19 settembre 1994, così come modificato dal DLgs 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si ritiene opportuno chiarire che, nell'ambito delle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, non dovranno essere adeguati al comma 3 del punto 5.6 dell'allegato al DM 26 agosto 1992, per quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti legislativi.

 La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità, così come richiamato espressamente dall'art. 16, comma 3, del DLgs n. 242/1996.

 I Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco sono pregati di portare a conoscenza di quanto sopra i Provveditorati agli Studi, le Province ed i Comuni, ai fini di chiarire i numerosi quesiti pervenuti sullo specifico argomento.

 

A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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