MARZO 2011- Comunicazione del Direttore Generale alle scuole e Enti Locali-ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI - Trasmissione parere Avvocatura Generale dello Stato, in merito al CPI

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Comunicazione del Direttore Generale alle scuole e Enti Locali - Potenza 07.03.2011- Prot. n. 2870 Reg. Uff. Usc.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDITrasmissione parere CS n. 33778 del  2010 Sez. VII Avvocatura Generale dello Stato, in merito alle attribuzioni di titolarità delle procedure delle pratiche finalizzate all’acquisizione del certificato di prevenzione incendi (CPI) degli edifici scolastici.

 AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
 
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
DELLA PROVINCIA DI MATERA 
 
AI DIRIGENTI RESPONSABILI 
DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI -SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
COMUNI 
LORO SEDI 
 
AL PRESIDENTE DELLA  
PROVINCIA DI POTENZA 
 
AL PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA DI MATERA 
 
AI SINDACI DEI COMUNI 
LORO SEDI 
 
ALL’ASSESSORE ALL’EDILIZIA SCOLASTICA 
DELLA PROVINCIA DI 
POTENZA  
 
ALL’ASSESSORE ALL’EDILIZIA SCOLASTICA 
DELLA PROVINCIA DI 
MATERA  
 
AI DIRIGENTI DI TUTTE 
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
LORO SEDI 
 
AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) 
DI TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
LORO SEDI 
 
P.C.     
ALL’ASSESSORE DEL DIPARTIMENTO 
INFRASTRUTTURE OO.PP. E MOBILITA’ 
REGIONE BASILICATA 
 
P.C.   
 AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE 
DIPARTIMENTO  INFRASTRUTTURE OO.PP. E MOBILITA’ 
REGIONE BASILICATA 
 
P.C.    
AL DOTT. MARIO DI COSTANZO 
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
ROMA 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDITrasmissione parere CS 33778 del 2010 Sez. VII Avvocatura Generale dello Stato, in merito alle attribuzioni di titolarità delle procedure delle pratiche finalizzate all’acquisizione del certificato di prevenzione incendi (CPI) degli edifici scolastici.

  Con la presente si trasmette, per i provvedimenti di rispettiva competenza, il parere CS 33778 del 2010 Sez. VII dell’Avvocatura Generale dello Stato, comunicato al MIUR con nota 13 dicembre 2010 – 383514P, circa il riparto di competenze tra Enti Locali e Dirigenti scolastici con riferimento alla domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI), nonché in merito ai regimi di responsabilità connessi all’omessa attivazione del procedimento.

 Nello specifico, tenuto conto della suddivisione di competenze operata a livello legislativo tra Enti Locali (Provincia e Comune, gravati della manutenzione ordinaria, straordinaria e impiantistica degli edifici adibiti a scuola art.3,co.1, L.23/96) e Dirigenti Scolastici (titolari dell’attività scolastica con riferimento al concreto esercizio dell’attività medesima), secondo quanto chiarito dal suddetto parere, spetterebbe in via esclusiva alle Amministrazioni territoriali, proprietari degli immobili, provvedere al conseguimento del C.P.I. .

 Nel caso di soggetti privati, spetta invece al  titolare dell’immobile che intende locare, adeguarlo  rispetto alla normativa antincendio e dunque dotarsi dell’idonea certificazione richiesta ex D.Lgs 139/06 e DPR 577/1982.

 Come ben sottolineato dall’Avvocatura, “laddove il Dirigente Scolastico, riscontrata una deficienza nelle strutture adibite a scuola, ivi compresa la mancanza della certificazione antincendio, è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità a seguito della segnalazione all’Ente citato” (art.5 del DM 29 settembre 1998 n.382).

 In definitiva il Dirigente Scolastico, laddove ravvisi la mancanza del CPI, deve chiedere e, se del caso, diffidare l’Ente Locale ad attivarsi per ottenere il rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco.

 “In assenza del  C.P.I., i Dirigenti Scolastici non possono ritenersi responsabili, vuoi sotto il profilo penale, vuoi sotto quello amministrativo e civile.”

 Nella sentenza viene infine ribadito che il Sindaco è l’unico soggetto legittimato a chiudere gli istituti scolastici (art.54 D.Lgs.18 agosto 2000, n.267) e che, in presenza di una situazione di pericolo, l’attività scolastica non puo’ che essere sospesa anche a prescindere dal provvedimento del sindaco riguardante la chiusura o meno dell’immobile.

 Per tutto quanto sopra detto, atteso che l’adeguamento alle norme vigenti (D.M. 26 agosto 1992 - D.M. 12.04.1996) costituisce un obiettivo primario per gli enti proprietari che sono investiti della responsabilità istituzionale della gestione di tali strutture, si chiede agli Enti Locali di predisporre urgentemente, se ancora non si fosse provveduto, a tutto quanto necessario per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (relativamente alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui ai punti 85-91, ex D.M. 16 febbraio 1982), garantendo in ogni caso il raggiungimento di uno standard essenziale e minimo da un punto di vista antincendio.

 Limitatamente agli aspetti organizzativi e gestionali, a carico esclusivo della scuola, si ricorda che oltre a segnalare agli Enti obbligati (Province e Comuni), ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.81/2008, specifiche richieste di intervento (opportunamente corredate di documentazione fotografica), è cura dei Dirigenti Scolastici, nell’ambito delle proprie competenze, attribuzioni e possibilità, ricercare ogni iniziativa finalizzata a favorire la piu’ idonea e sicura erogazione del servizio scolastico all’utenza (es. attraverso una buona organizzazione del lavoro: tenuta del registro dei controlli periodici, aggiornamento del piano di emergenza, prove di evacuazione almeno due volte l’anno, formazione e informazione dei lavoratori, efficienza dei dispositivi antincendio, percorribilità delle vie d’esodo etc), informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo (art.5 del D.M. 382/98).

 E’ cura del Dirigente Scolastico provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, l'affollamento, il carico d'incendio e le destinazioni d'uso autorizzate e che vengano altresì rispettate le norme di esercizio previste al punto 12 del D.M. 26.8.1992.

 Occorre infine considerare che il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) ed il conseguente programma degli interventi necessari, analizzando l’edificio dal punto di vista dell’utilizzatore, è anche uno strumento conoscitivo fondamentale per pianificare, d’intesa con l’Ente proprietario, specifici programmi di intervento manutentivi, in relazione alle effettive condizioni strutturali e in funzione dell’uso didattico dell’edificio .

 Tanto si rappresenta, per opportuna informazione delle SS.VV. , con riserva di ulteriori e piu’ articolate indicazioni al riguardo.

  IL DIRETTORE GENERALE

FRANCO INGLESE

 Parere CS 33778 del 2010 Sez. VII Avvocatura Generale dello Stato, in merito alle attribuzioni di titolarità delle procedure delle pratiche finalizzate all’acquisizione del certificato di prevenzione incendi (CPI) degli edifici scolastici.

 

A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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