Normativa

11- ACCORDO STATO-REGIONI del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i RSPP e ASPP, ai sensi dell'articolo 32 deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

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ACCORDO 7 luglio 2016
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
(GU n.193 del 19.08.2016)

 DURATA E CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del D. Lgs.n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008

PREMESSO CHE:

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008),all'articolo 32 detta le disposizioni relative all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) rinviando, per la definizione dei contenuti dei percorsi formativi, all'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;

• e' stata ravvisata la necessità di procedere ad una revisione di tale Accordo in quanto non più coerente con il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 73, comma 5, e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, con il quale sono stati individuati i criteri del formatore;

• analogamente, è stata ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione dell'allegato I all'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n.81/2008, con l'allegato Il al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-Iearning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina;

si è reputato opportuno, ai fini di rendere uniforme la disciplina dettata dagli Accordi del 21 dicembre 2011 ex artt. 34 e 37 e dalle successive linee interpretative del 25 luglio 2012 con quanto previsto nel presente Accordo, eliminare qualsiasi riferimento agli enti bilaterali in quanto non contemplati dal D. Lgs. n. 81/2008;

• si è, inoltre, proceduto ad una modifica del punto 9.2 dell'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012,concernente "le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori" al fine di superare alcuni problemi applicativi relativamente al riconoscimento della
formazione pregressa;

• infine, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n.69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, il presente Accordo reca nell'allegato III, la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro;

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione di quanto previsto:

• al punto 2.7 "Sperimentazione" dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
• ai commi 4 e 5 dell'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008

concordano la revisione del citato Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e le disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 secondo quanto di seguito riportato.

Allegato A - ACCORDO SULLA DURATA E SUI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente Accordo stabilisce i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione previsti dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008).
Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:
1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
2. attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.
Si precisa che la durata e i contenuti dei corsi richiamati nel presente Accordo sono da considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e contenuti.
Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-Iearning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II.

 

6. ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in tre distinti moduli: A, B e C.

6.1 Modulo A
Il Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La durata complessiva è di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.
Il Modulo A è propedeutico per l'accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente l'accesso a tutti i percorsi formativi.
È consentito l'utilizzo della modalità e-Iearning secondo i criteri previsti nell'allegato Il del presente Accordo.

Il Modulo A deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di essere in grado di conoscere:

  • la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;
  • tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità;
  • le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
  • gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
  • i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
  • gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.

 

6.2 Modulo B
Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Come il Modulo A anche il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP. 

L'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.

Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati nella tabella sotto riportata (Modulo B-SP1 Agricoltura - Pesca, Modulo B-SP2 Cave - Costruzioni,Modulo B-SP3 Sanità residenziale, Modulo B-SP4 Chimico - Petrolchimico).

Il Modulo B comune è propedeutico per l'accesso ai moduli di specializzazione. Le durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.

Il Modulo B deve essere orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all'approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio ed evitando la ripetizione di argomenti.
Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per:

  • individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato;
  • individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i OPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa;
  • contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.

Le metodologie didattiche dovranno avere carattere operativo e fortemente orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione. I contenuti dei Moduli B sono quelli riportati nelle tabelle che seguono che individuano le aree/fonti di rischio da trattare.
L'articolazione oraria dei singoli argomenti da trattare è lasciata ai soggetti formatori.
La trattazione dei rischi dovrà prevedere un breve richiamo normativo e la precisa definizione degli stessi.
L'attenzione dovrà essere rivolta alla corretta valutazione nei diversi settori, alle diverse misure tecnico-organizzative e procedurali utili al contenimento e agli adempimenti previsti, compresi i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza e la sorveglianza sanitaria ove prevista.

 

6.3 Modulo C
Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.
Il Modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:

  • progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
  • pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
  • utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.

 

8. RICONOSCIMENTO fORMAZIONE PREGRESSA (EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006) RISPETTO ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL MODULO B.
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.

In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

9. AGGIORNAMENTO

L'obbligo dell'aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa.
In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l'aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni,applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
L'aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche:
- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:
- ASPP: 20 ore nel quinquennio
- RSPP: 40 ore nel quinquennio

È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio.

Per i corsi di aggiornamento sono richiesti:
a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso.
L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-Iearning secondo i criteri previsti nell'allegato II.

L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:
ASPP: 10 ore;
RSPP: 20 ore.

Per ciascun convegno o seminario è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.
I corsi di aggiornamento, compresi quelli erogati in modalità e-Iearning, i convegni e i seminari devono essere organizzati e realizzati dai soggetti formatori indicati al punto 2 del presente accordo "INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO".

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'ottenimento elo all'aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida.

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.

10. DECORRENZA AGGIORNAMENTO
Fermo restando quanto previsto al punto 8, l'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune.
Per i soggetti esonerati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:
• dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
• dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'eventuale completamento dell'aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.


A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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