Anche gli infortuni avvenuti accompagnando i figli a scuola potranno essere indennizzati

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Anche gli infortuni avvenuti accompagnando i figli a scuola potranno essere indennizzati

BY  · 13 GENNAIO 2015

 

fonte: Inail

Lo stabiliscono le nuove linee guida dell’Inail sugli incidenti in itinere, che prendono atto dell’orientamento della Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di ammetterli o meno alla tutela assicurativa. Il riconoscimento subordinato alla verifica di modalità e circostanze di ogni evento

ROMA – L’incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell’Inail per gli infortuni in itinere, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato. Lo stabilisce la circolare numero 62 del 18 dicembre, che prende atto dell’orientamento univoco della Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di riconoscere o meno la possibilità di indennizzare questo tipo di infortuni.

Le disposizioni valgono anche per i casi in istruttoria. Le nuove linee guida – le cui disposizioni si applicano ai casi futuri, a quelli ancora in istruttoria e a quelli per i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non ancora prescritti o decisi con sentenze passate in giudicato – precisano che il riconoscimento dell’indennizzo “è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso” – come l’età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli – “attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.

La materia disciplinata dal dlgs 38/2000. Nella sua premessa la circolare Inail sottolinea che l’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000, che disciplina l’infortunio in itinere, prevede l’esclusione della tutela nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate” e precisa che “l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”. Anche dopo la sua entrata in vigore, però, il significato da attribuire al concetto di “esigenze essenziali” ha continuato a suscitare perplessità in fase di applicazione e l’Istituto finora aveva escluso dalla copertura assicurativa gli infortuni occorsi durante il percorso interrotto o deviato effettuato dai genitori per accompagnare i figli a scuola.

Una protezione sempre più estesa. La possibilità di estendere la tutela assicurativa anche a questi casi, prevista nelle nuove linee guida, tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, e in particolare del “criterio della ragionevolezza” attraverso il quale, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa, sulla falsariga di quanto avviene in altri Paesi europei, che riconoscono la possibilità di indennizzare gli infortuni occorsi durante le deviazioni o le interruzioni “necessitate” per il soddisfacimento di esigenze familiari.

Gli esempi di Francia e Germania. In Francia, per esempio, sono ritenute normali le deviazioni e le interruzioni che interessano le necessità della vita quotidiana, quali il vettovagliamento della famiglia o gli acquisti fatti in farmacia per una visita urgente dal medico, per prelievi e depositi bancari. In Germania, invece, la tutela assicurativa permane quando l’assicurato devia dal percorso diretto di andata e ritorno dal posto di lavoro per accompagnare o andare a prendere un figlio affidato alla vigilanza di terzi.

 

Altro - Avvocato Fabio Paladini

L'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 prevede l'esclusione della tutela dell'infortunio in itinere nel caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L'INAIL, con le "Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere" del 4 maggio 1998, aveva escluso che gli infortuni occorsi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola rientrassero nella copertura assicurativa.
Tuttavia, come precisato nella Nota di Istruzioni del 15 marzo 2000, l'Istituto aveva precisato che avrebbe comunque sempre fatto ai principi della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Tutto ciò considerato, acquisito il parere dell'Avvocatura generale, l'INAIL, con la Circolare numero 62 del 18 dicembre 2014, hai precisato che l'incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell'lNAIL per gli infortuni in itinere, previa verifica della necessità dell'uso del mezzo privato.

I nuovi principi affermati daLL'INAIL 

I nuovi principi affermati dall'Istituto prendono atto dell'orientamento univoco della Cassazione sulla necessità di valutare le esiqenze familiari al fine di riconoscere o meno la possibilità di indennizzare questo tipo di infortuni.
Infatti, successivamente all'emanazione delle citate "Linee guida", la Suprema Corte ha più volte evidenziato che per verificare se la scelta della deviazione del percorso casa-lavoro e viceversa, nonché dell'uso del mezzo privato da parte del lavoratore sia necessitata, si deve fare riferimento agli "standards comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare" (Cfr. Cass 10750/2001).
Sempre in tema di infortunio in itinere, la Cassazione ha ritenuto che "non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire  il carattere della necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di  interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività' (Cfr. Cass.17167/2006).
La stessa giurisprudenza ha, inoltre, affermato che "l'infortunio intanto è indennizzabile in quanto il lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessità, circostanza che può essere riferita sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esiqenze di tutela della vita familiare del soggetto" (Cfr. Cass 6211/2008).


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