E' lecito effettuare corsi di Primo Soccorso in modalità e-learning?

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E' lecito effettuare corsi di Primo Soccorso in modalità e-learning?

Risposta al quesito disponibile sul sito del Ministero del Lavoro al link che segue: 

http://goo.gl/ZmF9O7

Si possono effettuare corsi di formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso in modalità e-learning (quindi a distanza)? (Quesito del 1 ottobre 2012) Premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono, in ordine al quesito proposto, le seguenti osservazioni. Anzitutto, si evidenzia che, in materia di primo soccorso, il comma 2 dell’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che la disciplina relativa ai “requisiti del personale addetto e la sua formazione” sia individuata nelle previsioni del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. Tale provvedimento, in particolare, dispone, all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, quanto segue:

“2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.

4. Per le aziende o unità' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.”

Alla luce delle considerazioni su espresse, pertanto, si ritiene che la formazione degli addetti al primo soccorso possa essere effettuata solo in parte in modalità e-learning atteso che, constando la stessa di una parte pratica, non potrà prescindersi da lezioni in aula effettuate mediante un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.

La normativa vigente – ad esempio il D. Lgs. 81/2008 - il Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388, Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale –conferisce al Primo Soccorso un ruolo molto importante nel sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza e obbliga in particolare i datori di lavoro a designare e formare gliAddetti al Primo Soccorso e a organizzare un idoneo piano di emergenza. La formazione deve svolgersi nel miglior modo possibile, da parte di personale qualificato e nel rispetto della normativa vigente.

 a) La designazione degli Addetti al Primo Soccorso (APS) è “obbligatoria ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 81/08;

b) Ai sensi dell’art. 45 Del D.Lgs. 81/08 le caratteristiche minime delle attrezzature di PS, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale);

c) Secondo l’art. 3 del DM 388/03 gli APS sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di PS. La formazione dei lavoratori designati deve essere svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

d) Gli allegati del D.M. 388/08 relativi a ‘obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori’ prevedono ‘l’acquisizione di capacità di intervento pratico’ in caso di:

- tecniche di allertamento del sistema 118
- insufficienza respiratoria acuta
-arresto cardiocircolatorio
- emorragie
- traumi
- sindromi cerebrali acute
- avvelenamenti

e) Nell’art. 3, comma 5 ‘La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico’;

Fondamentale che al termine del corso a firma di un medico ‘formatore’ sia rilasciato un attestato che certifichi la frequenza e l’avvenuta formazione sia relativamente alla parte teorica, sia nel merito dell’esecuzione e dell’apprendimento di quanto previsto per la parte pratica;

 

 

 

 

 

Allegati:
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