Il Datore di Lavoro ed i luoghi di lavoro: un ambiente protetto solo per i Lavoratori?

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Il Datore di Lavoro ed i luoghi di lavoro: un ambiente protetto solo per i Lavoratori?

BY  · 18 NOVEMBRE 2014

 di Antonio Porpora

Avvocato del Foro di Roma, Patrocinante in Cassazione, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali, professore a contratto Università degli Studi di Roma La Sapienza, Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro.

 

La normativa antinfortunistica tra fondamento nel dovere di protezione sancito dall’art. 2087 c.c., secondo la corrente lettura costituzionalmente orientata e coerente con la componente sociale della legislazione sociale, così postulando per la sua applicazione l’esistenza di un rapporto di lavoro, specie se di natura subordinata; tuttavia, una volta costituito l’obbligo di predisposizione di determinate misure di prevenzione e protezione che caratterizzano la posizione di garanzia del datore di lavoro, la platea dei beneficiari delle medesime misure è suscettibile di un notevole ampliamento.

Molteplici, infatti, sono le figure (1) che interagiscono un un’organizzazione lavorativa, sia all’interno di essa che in conseguenza della stessa (2).

Sul fulcro dell’esistenza di un rapporto di lavoro, possono definirsi quattro posizioni di garanzia fondamentali, con distinti corredi di obblighi prevenzionistici derivanti dallo stesso D.Lgs. 81/2008 e/o dalle altre disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (3):

  1. datore di lavoro: la più articolata, per estensione, per profondità e per contenuti; inoltre, è tipicamente demoltiplicata su tutti i soggetti dell’organizzazione lavorativa, tra i quali i dirigenti, i preposti e gli stessi lavoratori, cui si affiancano le figure di supporto con diversi profili di responsabilità (Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Compente, altri);
  2. committente: molto articolata, con estensione e profondità minori rispetto al datore di lavoro, così come con contenuti finalizzati prevalentemente a garantire il corretto sviluppo di quella del datore di lavoro, senza suscitarne duplicazioni (4);
  3. custode: articolata in ragione degli oggetti e/o degli ambienti di cui taluno abbia la custodia, comportandone – in ogni caso – la necessaria definizione dei sistemi di gestione delle emergenze (5); assume maggior rilievo al cospetto di specifici impianti e/o attrezzature e/o ambienti cui le norme – legislative (6), regolamenti, tecniche o di comune prudenza (7) – attribuiscano determinati doveri di custodia (8);
  4. fornitore: articolata in ragione della caratteristiche dell’oggetto della fornitura – anche temporaneamente e senza necessità di corrispettivo – di attrezzature di lavoro, sostanze o ambienti lavorativi; usualmente caratterizzata dalla necessità di garantire un prodotto sicuro anche per il relativo corredo di documentazione tecnica e d’uso, si estende in ipotesi di concessione temporanea in uso.

Nelle diverse possibili configurazioni di tale interazione, assume carattere paradigmatico quella dell’unico titolare – anche datore di lavoro – di una infrastruttura; da tale caso di base, si potranno derivare le diverse variazioni possibili.

I diversi stakeholder possono raccogliersi in quattro gruppi omogenei:

  1. Lavoratori alle dirette dipendenze del titolare dell’infrastruttura;
  2. Lavoratori autonomi e Lavoratori alle dirette dipendenza di soggetti appaltatori o cooperatori dell’Ente titolare dell’infrastruttura che operano all’interno di essa o nel relativo ciclo produttivo;
  3. Clienti o Utenti delle attività dell’Ente titolare dell’infrastruttura;
  4. altri soggetti che, legittimamente o meno, hanno accesso all’infrastruttura (9).

Lavoratori alle dirette dipendenze del titolare dell’infrastruttura

Fattispecie tipica nella più completa accezione del dovere di protezione di cui all’art. 2087 c.c., così come dettagliato nelle diverse previsioni del D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro, a tutela del personale che opera alle proprie dipendenze, dovrà attuare le misure previste per le quattro funzioni fondamentali sopra sintetizzate.

Lavoratori autonomi e Lavoratori alle dirette dipendenza di soggetti appaltatori o cooperatori dell’Ente titolare dell’infrastruttura che operano all’interno di essa o nel relativo ciclo produttivo

La protezione assicurata a tali soggetti è articolato su due fondamentali assetti:

  • la verifica dell’idoneità tecnico professionale che grava su chi intenda affidare lo svolgimento di determinate attività ad un soggetto terzo;
  • il corredo di informazioni, misure di coordinamento e cooperazione che il titolare dell’infrastruttura che abbia (o meno) affidato le attività a soggetti terzi; tale corredo è usualmente supportato da uno specifico assetto documentale, quali il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze, il PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento, etc. (10)

Il committente o, comunque, chiunque si avvalga di prestazioni di soggetti terzi, anche se a titolo non oneroso, dovrà attuare le misure previste per tale funzione specifica, che potranno integrarsi in ragione delle condizioni accessorie della prestazione con quelli di custodia (11) e di fornitura (12).

Clienti o Utenti delle attività dell’Ente titolare dell’infrastruttura

Nei confronti di tali soggetti si pongono due ordini di misure:

  • quelle relative alle specifiche prestazioni di cui sono destinatari (13), ivi inclusi gli eventuali doveri di fornitura;
  • quelle relative allo dovere di custodia, con la particolare incidenza dell’assenza (14) in capo a tali soggetti del corredo di formazione, informazione ed addestramento che – per contro – consentono di valorizzare la responsabilità di un lavoratore.

Altri soggetti che, legittimamente o meno, hanno accesso all’infrastruttura

Anche tali soggetti traggono elementi di tutela dall’impianto prevenzionistico tipico di un luogo di lavoro, con particolare riferimento a quelli derivanti dall’adempimento del dovere di custodia, con la particolare incidenza dell’assenza (15) in capo a tali soggetti del corredo di formazione, informazione ed addestramento che – per contro – consentono di valorizzare la responsabilità di un lavoratore.

In tale contesto, la legittimità o meno dell’accesso costituisce un elemento discriminante in ordine alla estensione della tutela (16).

La presenza di un luogo di lavoro, pertanto, costituisce una situazione di necessaria maggior protezione in favore di tutti i soggetti che vi possano essere presenti.

Il prendersi cura, espressamente statuito dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. 81/2008 (17) si estende a tutti i soggetti presenti, a prescindere dalla natura della loro relazione con il titolare dell’infrastruttura; la natura di tale relazione costituisce un fattore di diversa articolazione delle misure di tutela, che sono strettamente proporzionate al livello di diretto potere di impiego delle risorse umane, ma che non potranno mai spingersi all’assenza di qualunque cautela.

 

NOTE

(1) I cosiddetti Stakeholder , cioè i portatori di diversi interessi; ai fini della presente trattazione, l’interesse rilevante e comune a tutti gli stakeholder è il diritto al mantenimento dello stato naturale di sano di cui all’art. 32 Costituzione.
(2) Recenti fatti di cronaca (incidente di volo tra due aeromobili militari nei pressi di Ascoli Piceno – estate 2014) hanno visto scaturire diverse ipotesi di reato: da un lato quelle tipiche relative all’impiego del personale ed alla relativa linea tecnica, gerarchica e funzionale, ove il bene protetto si identifica nella vita dei quattro aviatori (piloti e navigatori) riconducibile al dovere di protezione di cui all’art. 2087 c.c.; dall’altro quello relativo alle conseguenze esterne (disastro colposo), ove il bene protetto è il pericolo corso dalla collettività e protetto dall’art. 451 c.p.
(3) Es. D.Lgs. 230/1995, D.Lgs. 624/1996, etc.
(4) Con talune eccezioni, quale quelle degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento di cui al DPR 177/2011.
(5) I sistemi di emergenza si compongono di: addetti (tra i quali le figure di coordinamento e/o responsabile dell’emergenza), piani di gestione (primo soccorso, antincendio ed evacuazione) e misure coerenti (dispositivi, segnaletica, sistemazione – libere da intralci – delle vie di fuga o esodo, etc.
(6) Es. per le armi da sparo: Cass., IV Pen., 10 gennaio 2014, n. 18446:  in tema di omicidio colposo, per omessa adeguata custodia di armi da sparo e relativo munizionamento, risultano irrilevanti le circostanze di fatto in presenza delle quali l’evento si verificò, rappresentando l’occasione, e, ove riferibili a comportamenti umani responsabili, una concausa, dell’evento, la radice della responsabilità penale per colpa del proprietario-detentore dell’arma essendo radicata nella predetta condotta omissiva.
(7) Cass., IV Pen.,  30 settembre 2008, 40243: Integra il reato di omicidio colposo la condotta dell’amministratore della società proprietaria di uno stabile e del soggetto incaricato della manutenzione del medesimo i quali omettano di predisporre le cautele necessarie a rendere palese un’insidia presente nell’immobile, la cui mancata visibilità determini la caduta di uno degli inquilini cagionandone la morte. (In motivazione la Corte ha precisato che, pur non operando agli effetti penali il disposto di cui all’art. 2051 cod. civ., in assenza di specifiche norme cautelari la pertinenza della cosa produttiva dell’evento lesivo alla normale disponibilità di colui che ne abbia la custodia impone una valutazione particolarmente attenta dell’osservanza da parte del medesimo degli obblighi cautelari sanciti dalle regole di comune prudenza). In tali circostanze – usualmente – laddove non vi sia una relazione riconducibile al rapporto di lavoro tra vittima e titolare del dovere di custodia di natura generica, la fattispecie di responsabilità è riconducibile alla colpa generica, con la conseguenza che – limitamento al reato di lesioni personali colpose – non viene meno la condizione di procedibilità.
(8) Es. cabine di trasformazione media/bassa tensione, con i relativi doveri di segnaletica e – soprattutto – segregazione derivanti dalle norme tecniche in materia di rischio elettrico.
(9) Cass., IV Pen, 17 aprile 2012, n. 23147: In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa.
(10) Frequente l’utilizzo dei cosiddetti “permessi lavori” quali strumenti di integrazione specifica di documenti generali di coordinamento ed informazione.
(11) Misure di emergenza, ambienti confinati o sospetti di inquinamento, etc.
(12) Fornitura temporanea, da parte del committente, di attrezzature, sostanze o luoghi di lavoro.
(13) Es. requisiti organizzativi e strutturali per le strutture sanitarie.
(14) Es. segnaletica o impossibilità di rimuovere le suppellettili.
(15) Es. segnaletica o impossibilità di rimuovere le suppellettili.
(16) Cass., IV Pen., 19 marzo 2013, n. 42647: Ai fini dell’applicazione della norma dettata dall’art. 590 c.p. in relazione ad infortuni occorsi sul luogo di lavoro, è sufficiente che sussista tra la violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p. In tale evenienza, quindi, dovrà ravvisarsi l’aggravante di cui all’art. 590, comma 3, c.p. nonché il requisito della perseguibilità d’ufficio per lesioni gravi e gravissime ex art. 590 u.c., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell’infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante (fattispecie relativa alla riconosciuta responsabilità penale in capo al rappresentate legale di una società amministratrice di un immobile per non aver segnalato e comunque disposto la segnalazione della presenza sul pianerottolo del primo piano, nelle immediate dell’ascensore, di un dislivello del pavimento di circa 8 cm. costituente ingombro con pericolo di caduta di persone, che aveva cagionato alla vittima lesioni personali gravi e ciò in quanto, mentre la stessa stava uscendo dall’ascensore per recarsi presso il proprio ufficio, non avvedendosi del dislivello, inciampava a causa dello stesso e cadeva in terra).
(17) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.